Cassazione Penale, Sentenza n. 8107/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo in relazione al reato di ricettazione (contestata l'assenza di elementi validi a dimostrare il dolo); 2) omessa motivazione da parte della Corte d'appello sulla richiesta difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena (la difesa aveva specificamente richiamato l'assenza di precedenti ostativi, l'unico precedente risalente al 2007 e l'estinzione del reato ambientale ex art. 157 c.p., nonché l'azione di bonifica posta in essere dall'imputato)
La decisione
La Cassazione ha pronunciato che il primo motivo è manifestamente infondato (confermata la valutazione del dolo da parte dei giudici di merito in base a indizi quali aspetto danneggiato del veicolo, parti mancanti e assenza di spiegazioni da parte dell'imputato). Il secondo motivo è invece fondato: la Corte d'appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omissione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sulla concessione del beneficio. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione è resa irrevocabile. Si segnala inoltre che la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ambientale (capo 1) e, con ordinanza ex art. 130 c.p.p., aveva rideterminato la pena per la ricettazione in 6 mesi di reclusione e 100 euro di multa con le attenuanti generiche
Norme richiamate
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2003
Norma richiamata come titolo del reato ambientale contestato (capo 1); la Corte d'appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione
Norma che disciplina il reato di ricettazione (capo 2); la Corte d'appello ha confermato la condanna e la Cassazione ha reso irrevocabile questa affermazione di responsabilità
Norma processuale utilizzata dalla Corte d'appello per integrare il dispositivo della sentenza indicando la pena per il reato di ricettazione
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la norma
Riferito dalla difesa come causa di estinzione del reato ambientale; la questione è stata richiamata nel quadro degli argomenti difensivi da valutare in sede di sospensione condizionale
Massime di principio
- Se la corte d'appello omette di motivare specificamente sulla concessione della sospensione condizionale della pena, la Cassazione annulla la decisione limitatamente a tale omissione e rinvia per nuovo esame
- Nella ricettazione, indizi sull'origine del bene (veicolo con parti mancanti, carrozzeria incidentata, occultamento o assenza di spiegazioni da parte del possessore) possono legittimare la valutazione del dolo da parte del giudice di merito; tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione a meno che non risultino manifestamente illogiche
- La difesa deve esporre in modo specifico e documentato la richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) indicando precedenti, date e circostanze rilevanti, perché l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello comporta vizio di motivazione rilevante in Cassazione
- Le integrazioni formali del dispositivo operate ai sensi dell'art. 130 c.p.p. non incidono sul giudizio di responsabilità e possono essere rettificate senza influire sulla conferma della condanna
- La Cassazione può pronunciare decisioni parziali: confermando la responsabilità penale e rendendola irrevocabile, ma annullando e rinviando per carenze motivazionali su singoli profili (ad es. concessione di benefici)
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