Cassazione Penale, Sentenza n. 32781/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è risultata improcedibile per estinzione del reato a causa della tardività della querela. Di conseguenza la condanna è stata cancellata e non sono stati disposti nuovi accertamenti in merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Clemente era stato condannato dal Tribunale di Taranto (10/12/2020) e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto (15/12/2021): pena di 1 anno di reclusione, pena sospesa, e euro 300 di multa per reati indicati agli artt. 81, 624, 625 c.p. Il ricorso per Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e il conseguente difetto di querela. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e, esercitando i poteri di cui all'art. 129 c.p.p., ha rilevato che la querela era stata presentata tardivamente, con conseguente estinzione del reato.
Norme richiamate
Articolo citato in relazione al concorso di reati; nella sentenza è indicato come norma collegata alle fattispecie contestate ma non è stata oggetto di autonoma valutazione relativa alla querela.
Articolo richiamato come una delle fattispecie contestate (reati contro il patrimonio). La Corte ha però deciso l'annullamento per estinzione dell'azione per tardività della querela, rendendo irrilevante l'accertamento della responsabilità sul merito.
Articolo richiamato tra le fattispecie contestate con specifiche aggravanti. Anche qui la decisione finale si è basata sull'estinzione dell'azione per tardività della querela piuttosto che su un esame definitivo delle circostanze aggravanti.
La Corte di Cassazione ha invocato l'art. 129 c.p.p. per rilevare d'ufficio la tardività della querela quando il ricorso non era manifestamente infondato; sulla base di tale accertamento ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale.
Massime di principio
- Quando un reato è procedibile a querela, è fondamentale verificare la tempestività della querela: la tardività può estinguere l'azione penale.
- La Corte di Cassazione, se il ricorso non è manifestamente infondato, può esaminare e rilevare d'ufficio questioni procedurali preliminari (es. tardività della querela) che portino all'estinzione dell'azione.
- Se l'azione penale si estingue per motivo procedurale (querela tardiva), la sentenza di condanna va annullata senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti.
- La difesa dovrebbe sollevare tempestivamente eccezioni sulla tempestività della querela; anche in appello o in Cassazione tali eccezioni possono determinare l'annullamento della sentenza di merito.
- La presenza o l'assenza della querela può incidere non solo sulla configurazione del reato ma anche sulla valutazione di circostanze aggravanti collegate alla querela; in caso di querela mancante o tardiva, tali aggravanti possono perdere rilevanza.
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