Cassazione Penale, Ordinanza n. 29113/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 gennaio 2025, contestando: 1) l'integrazione del reato richiamato nel provvedimento in relazione a un apparecchio telefonico privo della scheda telefonica, sostenendo che tale mancanza avrebbe escluso il reato; 2) la determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche; 3) il diniego della pena sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p., ritenendo non adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancanza di applicazione della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte di appello aveva già motivato in modo coerente sull'irrilevanza dell'assenza della scheda telefonica, essendo l'apparecchio comunque integro e funzionante. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla pena e alle attenuanti generiche, ribadendo che la determinazione della pena e la valutazione sulle attenuanti sono affidate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia sufficiente e logica. È stato ritenuto inammissibile pure il motivo sul diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., perché la sentenza impugnata aveva espresso un giudizio negativo sull'emendabilità della condannata e sulla sua personalità refrattaria alle regole, valutazione non affetta da evidenti vizi logici e quindi non rivalutabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione di integrazione del reato è stata ritenuta infondata/inammissibile perché l'assenza della scheda telefonica non esclude la rilevanza penale quando l'apparecchio è comunque integro e funzionante.
La pena sostitutiva può essere negata sulla base di una valutazione prognostica negativa circa l'emendabilità del condannato e la sua personalità, se sorretta da motivazione non illogica.
Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e logicamente sufficiente sui punti controversi.
- La mancanza di un elemento accessorio di un bene o di un apparecchio non esclude automaticamente la configurabilità del reato se il bene conserva integrità funzionale e rilevanza penalmente apprezzabile secondo la motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice esprime un giudizio prognostico negativo sull'emendabilità del condannato fondato sulle modalità del fatto e sulla personalità, senza vizi logici evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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