Cassazione Penale, Sentenza n. 41801/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Clemente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di sostituzione di persona continuata per aver creato profili falsi (su bakekaincontri.com, Badoo e Lovoo) usando foto, generalità e il numero di telefono della vittima Mariagrazia Arena, inducendo terzi a molestarla. Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizi della motivazione e presunta inversione dell'onere della prova perché la Corte non avrebbe risposto all'eccezione che il reato non era stato commesso dall'imputato e avrebbe ritenuto la sua colpevolezza in base all'assenza della prova contraria; (2) carenza di motivazione e violazione di legge nella valutazione del trattamento sanzionatorio, nel diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. e nell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima questione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente: l'uso di un'utenza telefonica nella disponibilità dell'imputato per pubblicare l'annuncio, unitamente agli altri elementi, consentiva di attribuire a Clemente la creazione dei falsi profili; la frase circa l'assenza di elementi contrari non costituiva inversione dell'onere della prova ma la constatazione che non erano emersi elementi in contrasto con la ricostruzione probatoria, richiamando il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esplorare tutte le ipotesi alternative quando l'imputato, rimanendo contumace o avvalendosi del silenzio, non prospetti una versione difensiva. Sulla seconda questione ha ritenuto inammissibile la censura: la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti e della causa di non punibilità richiamando la gravità e la reiterazione del comportamento, valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non contraddittoria. Conseguentemente è stata confermata anche la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis è stata ritenuta non applicabile in ragione della gravità e della reiterazione del comportamento; la Corte territoriale ha motivato il diniego con elementi di fatto ritenuti decisivi
In tema di attenuanti generiche il giudice del merito compie una valutazione di fatto; non è necessario considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché siano indicati quelli ritenuti decisivi
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato per affermare che, nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19, la rinuncia alla trattazione orale è irretrattabile, poiché la trattazione alternativa cartolare è vincolata a termini specifici
Massime di principio
- Quando l'istruttoria dimostra l'uso di strumenti (es. utenze telefoniche) nella disponibilità dell'imputato per compiere atti idonei alla realizzazione del reato, il giudice può inferire la paternità dell'azione in assenza di elementi di segno contrario, senza configurare inversione dell'onere della prova
- La mera constatazione che l'imputato non abbia fornito elementi contrari non equivale a trasferire su di lui l'onere probatorio; è invece una valutazione delle risultanze processuali e della mancanza di versioni alternative prospettate dalla difesa
- Le valutazioni sull'applicazione delle attenuanti generiche e sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis sono giudizi di merito: la Cassazione li verifica solo nei limiti della logicità e della completezza della motivazione e non può sostituirsi al apprezzamento dei fatti del giudice di merito
- In contestazioni basate su profili informatici/telefoniici è importante per la difesa produrre elementi tecnici o investigativi che smentiscano la disponibilità o l'uso degli strumenti attribuiti all'imputato per rompere l'inferenza accusatoria
- Nel periodo delle misure emergenziali Covid-19, la disponibilità a rinunciare alla trattazione orale può essere limitata dalla normativa che disciplina la trattazione alternativa; l'avvocato deve tenerne conto nella strategia processuale
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