Cassazione Penale, Ordinanza n. 38479/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo concerneva una condanna per ricettazione. L'imputato contestava, con il primo motivo, la correttezza della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto. Con il secondo motivo, sempre riferito al primo punto del ricorso, deduceva la mancata riqualificazione del fatto in furto di cui all'art. 624-bis c.p. e lamentava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, valorizzando il breve lasso temporale tra il furto e il ritrovamento della refurtiva nell'abitazione dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello oppure risolventisi in censure di merito e di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una mera reiterazione di censure già dedotte in appello e prive di specificità, mentre la motivazione della Corte di merito era congrua sia sul possesso di oggetti provenienti da furto, sia sull'elemento soggettivo, desunto dalla mancata spiegazione plausibile della provenienza dei beni. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha considerato una doglianza di fatto non deducibile in cassazione: il solo breve intervallo temporale tra furto e rinvenimento della refurtiva non bastava, in assenza di elementi univoci di partecipazione al delitto presupposto, per imporre la riqualificazione in furto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la ricettazione, il possesso di beni provento di furto e la mancata spiegazione attendibile della loro provenienza possono integrare la prova dell'elemento soggettivo, anche a titolo di dolo eventuale, senza inversione dell'onere della prova.
La riqualificazione nel diverso reato presuppone elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel delitto presupposto; il solo breve lasso temporale tra furto e rinvenimento della refurtiva non è sufficiente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche in via indiretta dalla mancata o non attendibile spiegazione della provenienza del bene, quando il possesso della cosa di provenienza illecita risulti accertato.
- La deduzione difensiva che si limiti a riproporre in cassazione censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché non assolve la funzione di critica argomentata della decisione.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in furto, anziché in ricettazione, richiede elementi concreti e univoci di partecipazione dell'imputato al delitto presupposto; la sola prossimità temporale tra furto e possesso della refurtiva non è sufficiente.
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una contestazione meramente fattuale dell'accertamento di merito.
Come è indicizzato
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