Cassazione Civile, Ordinanza n. 34716/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva definito il giudizio di merito. Tuttavia, l'atto di ricorso è risultato privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: dopo la sola riproduzione del dispositivo della sentenza impugnata, il ricorso passava direttamente all'illustrazione dei motivi, senza indicare le domande e difese svolte nei precedenti gradi, le eccezioni del Ministero, il contenuto dell'ordinanza di primo grado e le ragioni della decisione di appello. La censura sostanziale non è quindi stata esaminata nel merito, perché il ricorso non consentiva alla Corte di cogliere compiutamente la vicenda processuale e le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo mancante l'esposizione sommaria dei fatti di causa e quindi carente il requisito di autosufficienza del ricorso. Ha inoltre dato atto che non vi è statuizione sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato infine disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione sommaria ma chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza dover accedere ad altre fonti o agli atti del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un mero formalismo, ma un requisito funzionale a rendere intelligibile la censura e a consentire il controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
- L'autosufficienza del ricorso impone che siano indicati, in modo completo e ordinato, i fatti sostanziali e processuali, le domande delle parti, le difese avversarie e le ragioni delle decisioni di merito.
- La sola illustrazione dei motivi di ricorso non può supplire alla mancanza della narrativa dei fatti di causa richiesta dall'art. 366 c.p.c.
- Se il ricorso è inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è dovuta una pronuncia sulle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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