Cassazione Penale, Sentenza n. 35792/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cirillo era stato imputato di diffamazione per accuse e offese rivolte a Giovanni D'Uva e Eduardo Melone nell'ambito di una procedura di valutazione della performance 2017: aveva chiesto una nuova valutazione, depositato una memoria in cui li accusava di comportamenti illegittimi e di aver cagionato un danno erariale per l'affidamento di mansioni a personale esterno, e durante la seduta della commissione li aveva apostrofati come incompetenti. Il Tribunale di Isernia lo ha prosciolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ma lo ha condannato al risarcimento dei danni alle parti civili. Contro tale sentenza Cirillo ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi: 1) vizio di motivazione (motivazione apparente), violazione di norme penali e procedurali e applicazione della causa di non punibilità senza accertamento del reato; 2) mancata applicazione dell'esimente dell'art. 598 cod. pen. (dichiarazioni nell'ambito di procedimento amministrativo); 3) rifiuto della perizia per la trascrizione del file audio che avrebbe provato l'inattendibilità delle persone offese, lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata soffriva di motivazione apparente e nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., poiché il Tribunale si era limitato ad affermare la prova dei reati senza indicare le specifiche prove e la valutazione critica svolta. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia in diversa composizione. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito delle imputazioni.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata applicata in primo grado, ma la Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'accertamento dei presupposti del reato prima di applicarla
Norma che disciplina il reato di diffamazione; richiamata come riferimento al tipo di imputazione contestata all'imputato
Riferimento alle circostanze attenuanti previste dal codice penale (menzionata nel ricorso come normativa rilevante per la valutazione della responsabilità e della pena)
Norma sulla valutazione della prova; richiamata nel ricorso per lamentare errore nella valutazione e travisamento della prova
Esimente per dichiarazioni rese nell'esercizio di un diritto o in procedimento giudiziario/istituzionale; il ricorrente aveva chiesto che fosse considerata, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito avendo annullato la sentenza per vizi di motivazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a causa della motivazione apparente o insufficiente
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per motivare il rinvio in diversa persona fisica quando la sentenza impugnata non è soggetta ad appello; la Corte ha disposto il rinvio a diverso giudice
Massime di principio
- Una sentenza penale deve indicare non solo le fonti probatorie generali ma anche la valutazione critica e argomentata del giudice su ciascun elemento di prova; la mancanza di tale motivazione può determinare la nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
- L'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) richiede che il giudice abbia previamente e chiaramente accertato gli elementi costitutivi del reato (componenti oggettive e soggettive); non è sufficiente la mera enunciazione dell'istituto senza motivazione
- Le esimenti per dichiarazioni rese in contesti istituzionali o procedurali (es. art. 598) devono essere valutate con motivazione adeguata; un loro possibile riconoscimento non esclude l'obbligo di valutare e motivare le prove contrarie
- La richiesta di misure istruttorie (es. perizia per trascrizione audio) incide sul diritto di difesa; il rifiuto va adeguatamente motivato perché la mancata acquisizione di prove decisive può costituire vizio di motivazione o lesione del contraddittorio
- Se la Corte di legittimità riscontra motivazione apparente o insufficiente, la soluzione tipica è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione, lasciando il merito al nuovo giudice
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