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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47356/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la proroga di un anno del termine di durata massima del giudizio di impugnazione (ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.), sostenendo la nullità perché la proroga sarebbe stata disposta dopo la scadenza del termine. Secondo il ricorrente il termine di improcedibilità era iniziato a decorrere dal 7 settembre 2021 e sarebbe scaduto il 19 ottobre 2023 (e comunque non il 5 agosto 2024 indicato nell'ordinanza), per cui la Corte d'appello non avrebbe potuto legittimamente prorogare il termine il 23 luglio 2024.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha applicato la disciplina transitoria della legge 27/09/2021 n.134 (art.2, commi 3-5) rilevando che per i procedimenti su reati commessi dal 1° gennaio 2020 e pervenuti al giudice d'appello prima dell'entrata in vigore della legge, i termini di improcedibilità previsti dal comma 5 (tre anni per il grado d'appello e un anno e sei mesi per la Cassazione) si applicano e, per i fascicoli pervenuti prima del 19/10/2021, decorrono dalla data di entrata in vigore della norma (19/10/2021). Di conseguenza il termine di improcedibilità non poteva essere decorso prima del 19/10/2024 e la proroga disposta il 23/07/2024 è legittima. La Corte ha inoltre precisato che il termine prorogato scadrà il 19/10/2025, salvo eventuali sospensioni rilevanti (art.159 e art.344-bis, comma 6 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134 (commi 3, 4, 5)

    Il terzo comma circoscrive l'applicazione dell'istituto dell'improcedibilità di cui art. 344-bis cod. proc. pen. "ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020". Il quarto comma distingue ... quelli nei quali "alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale" ... il quarto comma prevede per i primi che "i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il quinto comma stabilisce che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione".

    La Corte ha interpretato i commi come applicabili ai procedimenti su reati dal 1/1/2020 e pervenuti al giudice d'appello prima dell'entrata in vigore; per questi fascicoli i termini maggiorati (3 anni per l'appello) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19/10/2021) e non dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Regola l'improcedibilità per i giudizi di impugnazione; il giudice della legittimità ha confermato che la decorrenza del termine va coordinata con le disposizioni transitorie della legge n.134/2021 e che le sospensioni previste dal comma 6 (e richiamate dall'art.159) possono interrompere la decorrenza.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Riguarda il termine per il deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la decorrenza del termine di improcedibilità per i fascicoli pervenuti prima del 19/10/2021 debba partire dal novantesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine, per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 590 cod. proc. pen.

    Riferito alla trasmissione degli atti alla Corte d'appello o alla Cassazione; utilizzato nella distinzione dei procedimenti cui si applicano decorrenze particolari secondo l'art.2 della legge 134/2021.

  • art. 154 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Richiamato nella discussione sulla possibile proroga del termine per il deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto prevalente la decorrenza stabilita dalla normativa transitoria della legge 134/2021.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di sospensione dei termini processuali; la sentenza ricorda che eventuali sospensioni possono incidere sulla scadenza dei termini di cui all'art.344-bis.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1/1/2020, la disciplina transitoria della legge 27/09/2021 n.134 può prevedere termini più lunghi di improcedibilità; occorre verificare se il fascicolo è pervenuto all'appello prima o dopo l'entrata in vigore per stabilire la decorrenza.
  • Se l'impugnazione è pervenuta al giudice di impugnazione prima dell'entrata in vigore della legge n.134/2021, i termini maggiorati (comma 5) decorrono dalla data di entrata in vigore (19/10/2021) e non dal novantesimo giorno successivo al termine di deposito della motivazione.
  • La legittimità di una proroga disposta prima della scadenza va valutata alla luce della decorrenza effettiva dei termini secondo la normativa transitoria; un provvedimento di proroga emesso prima della scadenza è valido se la decorrenza reale non è ancora maturata.
  • Bisogna sempre controllare l'eventuale impatto delle sospensioni (art.159 e art.344-bis, comma 6) che possono prolungare ulteriormente i termini di improcedibilità.
  • In presenza di più norme transitorie sovrapposte, predilige una interpretazione sistematica che persegua l'equilibrio tra accelerazione processuale e esigenze organizzative del sistema giudiziario.

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