Cassazione Penale, Sentenza n. 197/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il diniego di ammissione al regime di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che non fossero soddisfatti i presupposti per il graduale reinserimento sociale: mancava un risarcimento alle vittime che sarebbe stato indice di presa di coscienza e ravvedimento, e risultava inopportuna la concessione del beneficio nello stesso comune (Piazza Armerina) dove è stato commesso l'omicidio e risiedono i congiunti della vittima. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che il risarcimento non è condizione essenziale per la semilibertà, che sussistono progressi nel trattamento (relazione di sintesi) e che aveva già fruito di permessi premio; inoltre proponeva di vietare il soggiorno nel comune della vittima come soluzione alternativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul punto che il risarcimento non possa essere valutato: il pagamento o l'attività risarcitoria rappresentano un dato oggettivo utile a valutare la presa di coscienza e la riflessione critica del condannato, elementi necessari per la concessione della semilibertà. Pur non essendo formalmente requisito assoluto, la sua assenza può legittimamente essere interpretata come indicativa di insufficiente ravvedimento. La Corte ha altresì ritenuto che i progressi nel trattamento, pur rilevanti, debbano essere valutati insieme alla presa di coscienza delle esperienze negative del passato; il giudizio del Tribunale non è apparso illogico. La censura relativa alla possibilità di prescrivere il divieto di recarsi a Piazza Armerina non è stata ritenuta idonea a rimuovere il difetto di presa di coscienza. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 50, comma 4, ordinamento penitenziario
"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"
La norma richiede valutazione dei progressi nel trattamento e delle condizioni per il reinserimento. La Corte ammette che il risarcimento alle vittime non sia un requisito formale indispensabile ma lo considera un elemento oggettivo idoneo a dimostrare presa di coscienza e ravvedimento, quindi rilevante ai fini della concessione della semilibertà.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per la concessione della semilibertà non basta il mero miglioramento comportamentale o l'attività lavorativa: è necessario dimostrare anche una presa di coscienza delle condotte pregresse e una riflessione critica orientata al ravvedimento.
- Il risarcimento alle vittime o, più in generale, atti concreti di riparazione possono costituire un dato oggettivo molto rilevante per valutare il ravvedimento e la idoneità al reinserimento; la loro assenza può legittimamente pesare contro la concessione del beneficio.
- La fruizione di permessi premio e l'impiego svolto in istituto sono elementi positivi ma non necessariamente decisivi se non accompagnati da evidenze di presa di coscienza e di rinnovamento morale.
- L'opportunità di concedere la semilibertà nello stesso luogo in cui risiedono le vittime può essere valutata dal giudice come fattore negativo; si può ragionevolmente proporre l'imposizione di divieti di soggiorno o condizioni, ma tali misure accessorie non sostituiscono la necessità di dimostrare il ravvedimento.
- In sede di impugnazione è fondamentale rispettare il requisito dell'autosufficienza: i documenti e le evidenze richiamate (relazioni, permessi premio, atti di risarcimento) devono essere allegati o trascritti nel ricorso, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o inefficace.
- Quando si propone un ricorso contro il diniego di semilibertà, è utile fornire prova concreta di azioni riparative (pagamenti, accordi risarcitori, iniziative di mediazione con la vittima) e relazioni del percorso trattamentale che evidenzino la riflessione critica e i progressi effettivi.
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