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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25044/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nei confronti di un condannato, originariamente ammesso alla misura con precedente ordinanza. Il ricorrente ha censurato la revoca deducendo: 1) che il giudice di sorveglianza si sarebbe limitato a rilevare singole violazioni del programma senza svolgere una valutazione complessiva sulla pericolosità e sull'andamento della prova, sostenendo che le condotte valorizzate fossero in realtà semplici fragilità personali; 2) che l'ordinanza avrebbe motivato solo in modo apparente il rigetto della richiesta subordinata di detenzione domiciliare; 3) che la revoca era stata fatta decorrere dal 22 dicembre 2025, data di interruzione dei rapporti con l'U.E.P.E., antecedente alle diffide del magistrato di sorveglianza, senza che ciò integrasse un chiaro punto di non ritorno dell'adesione al trattamento. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in tutti i motivi. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza non si era limitato a constatare una violazione formale delle prescrizioni, ma aveva compiuto il giudizio complessivo richiesto dall'art. 47, comma 11, ord. pen., valorizzando l'allontanamento non autorizzato dal comune di residenza, la reiterata positività agli stupefacenti e la mancata ripresa dei contatti con il servizio per le dipendenze. Ha inoltre ritenuto logicamente motivato il diniego della detenzione domiciliare, poiché anche tale misura presuppone collaborazione consapevole del condannato. Infine ha giudicato corretta l'individuazione della data di decorrenza della revoca nell'ultimo giorno di effettivo contatto con il servizio, in coerenza con l'orientamento di legittimità che impone di determinare il quantum di pena ancora da espiare tenendo conto della condotta tenuta nel periodo di affidamento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354

    "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"

    La revoca dell'affidamento in prova richiede non solo una violazione delle prescrizioni, ma anche un giudizio di incompatibilità di quella violazione con la prosecuzione della prova.

  • art. 47, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato per distinguere i parametri della concessione della misura, basati sull'idoneità a favorire la rieducazione del reo e a impedirne la commissione di altri reati, da quelli della revoca.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non consegue automaticamente a qualunque violazione delle prescrizioni: il giudice deve verificare, con motivazione logica e adeguata, se la condotta del condannato sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
  • La valutazione sulla revoca dell'affidamento è connotata da discrezionalità: in sede di legittimità è censurabile solo il vizio di illogicità o inadeguatezza della motivazione, non una diversa lettura del medesimo fatto proposta dalla difesa.
  • I criteri per la concessione della misura e quelli per la sua revoca non coincidono: elementi favorevoli inizialmente valorizzati possono essere successivamente superati da condotte esecutive negative emerse durante la prova.
  • Il rigetto di un'istanza subordinata di detenzione domiciliare può essere sorretto, anche implicitamente, dal giudizio di inaffidabilità desunto dai comportamenti tenuti in esecuzione dell'affidamento, poiché anche tale misura presuppone una collaborazione consapevole del condannato.
  • Ai fini della decorrenza della revoca dell'affidamento, il tribunale può ancorare il fallimento della misura a un comportamento oggettivamente individuabile che segni la cessazione dell'adesione al progetto rieducativo, tenendo conto della condotta tenuta nel periodo di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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