Cassazione Penale, Ordinanza n. 21062/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la difesa aveva già dedotto in appello, e ha riproposto in cassazione, l'insussistenza del reato per assenza di pericolosità della fuga e, più in generale, profili di censura sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza introdurre censure nuove o specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate dalla Corte d'appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua, giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità sulla responsabilità dell'imputato per il reato contestato e sulle deduzioni difensive circa la mancanza di pericolosità della fuga. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, giuridicamente corretta e immune da manifesta illogicità; in tal caso non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la doglianza sull'assenza di pericolosità della fuga non è idonea a fondare il ricorso se la sentenza impugnata ha già dato puntuale risposta e ha ritenuto integrata la responsabilità penale sulla base degli elementi di fatto esaminati.
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