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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26190/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’appello contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a un soggetto già condannato per estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p., reato commesso tra il 2 settembre 2015 e il 20 ottobre 2015. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 199, 203 e 133 c.p., sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente motivato sull’attualità della pericolosità sociale, soprattutto per la notevole distanza temporale dai fatti, per l’assenza di elementi obiettivi di pericolosità attuale, per un solo occasionale contatto con un pregiudicato, per il periodo successivo alla scarcerazione (27 marzo 2025) dopo undici anni di detenzione e per il fatto di essere seguito dai servizi di igiene mentale per depressione. Secondo la difesa, la misura avrebbe avuto la sola funzione di sottoporlo a costante e ingiustificato controllo e monitoraggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la doglianza non si confrontava con i passaggi decisivi della motivazione di merito, in particolare con la mancata revisione critica e mancata ammissione di responsabilità, con la lunga carriera criminale in materia di estorsioni mafiose, con il contesto familiare e sociale, con le frequentazioni e con la mancata rescissione del vincolo con ambienti criminali. Ha ritenuto corretto il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Tribunale di sorveglianza, fondato sulla gravità e sulle modalità del reato, sulla carriera criminale risultante dalle informative di polizia giudiziaria e su recenti e reiterati controlli dell’interessato in compagnia di pregiudicati. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura che, in sostanza, contestava la valutazione di merito sulla numerosità e reiterazione dei contatti con ambienti criminali. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato come titolo del reato oggetto della sentenza di condanna presupposta all’applicazione della misura di sicurezza.

  • art. 199 c.p.

    Citato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimità dell’applicazione della misura di sicurezza e sulla pericolosità sociale.

  • art. 203 c.p.

    Citato dal ricorrente in relazione ai presupposti della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza.

  • art. 133 c.p.

    Indicato dalla Corte come parametro che il giudice deve considerare nella valutazione della capacità criminale e dell’effettivo pericolo di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per le cautele di diffusione del provvedimento, con omissione dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Ai fini della pericolosità sociale il giudice può valorizzare, in modo unitario, la gravità e le modalità del reato, i precedenti penali, la persistenza di legami con ambienti criminali, le frequentazioni recenti e l’assenza di segnali di revisione critica o di rescissione del vincolo criminoso.
  • La mera distanza temporale dai fatti o l’allegazione di un percorso di detenzione già sofferto non sono di per sé idonee a escludere l’attualità della pericolosità se permangono elementi concreti indicativi di recidiva.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella semplice contrapposizione di una diversa lettura del fatto rispetto a quella motivatamente compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • Quando il ricorso è rigettato, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiRecidiva

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