Cassazione Penale, Sentenza n. 2522/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurimi capi (reato ex art. 493-ter c.p., in concorso con De Falco). I motivi sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della misura anche con riferimento al capo 10 A) che non le era contestato; 2) illegittimità dell'applicazione della custodia in carcere per un reato con massimo pena di 5 anni (richiamando artt. 278 e 280 c.p.p.); 3) vizio nella prognosi cautelare in relazione all'introduzione dell'art. 20-bis c.p. (D.lgs.150/2022) e alla possibilità che la pena venga espiata fuori dal carcere; 4) carenza di prova della concreta attualità del pericolo di recidiva e mancata considerazione del mutato tenore di vita; 5) mancata motivazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive (es. controllo elettronico, prescrizioni informatiche). Inoltre la difesa aveva chiesto discussione orale, ma il difensore non è comparso all'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: il capo 10 A) non era imputato alla ricorrente, pertanto l'ordinanza va annullata senza rinvio in riferimento a quel capo. Sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (ossia respinto). I motivi relativi ai limiti edittali (art. 493-ter), alla valutazione prognostica alla luce dell'art. 20-bis c.p., alla concretezza del pericolo di recidiva e all'adeguatezza di misure alternative sono stati ritenuti manifestamente infondati. È stata confermata la fondatezza della misura cautelare per gli altri capi contestati, con motivazione ritenuta logica e completa (valutazione della continuità e serialità delle condotte, intensità del dolo e capacità criminale). La Corte ha inoltre ritenuto regolare la trattazione orale nonostante la mancata comparizione del difensore.
Norme richiamate
Il reato previsto ha pena massima fino a 5 anni; la Corte osserva che ciò non impedisce per converso l'applicazione della custodia cautelare in carcere ai sensi degli artt. 278 e 280 c.p.p., purché sussistano gli altri presupposti cautelari
Riferita in fatto: l'ordinanza di riesame aveva escluso tale circostanza aggravante in relazione ad alcuni capi
Richiamato in relazione ai limiti edittali per l'applicazione della custodia cautelare; interpretazione della Corte: non vieta la custodia se la pena massima è di 5 anni a condizione che ricorrano gli altri presupposti
art. 280, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 278 per la verifica dei limiti edittali della custodia cautelare
Norma sul giudizio prognostico in fase cautelare: la Corte rileva che la riforma non ha modificato i criteri di valutazione prognostica richiesti al giudice della cautela
art. 20-bis cod. pen. (D.lgs. 150/2022)
Introdotto dalla riforma Cartabia e relativo alle misure sostitutive; la Corte statuisce che non è obbligatorio che il giudice cautelare contempli in sede di prognosi la possibile applicazione futura della detenzione domiciliare sostitutiva
art. 23 comma ottavo D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
"[..]La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria[..]"
La Corte osserva che la disciplina emergenziale non prevede nullità per comunicazioni tardive della fissazione dell'udienza e considera regolare la procedura se la difesa è stata comunque informata
Riferito in relazione alla celebrazione dell'udienza camerale e alla trattazione orale in sede di decisione
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata: omissione della comunicazione può integrare una nullità generale; la Corte tuttavia ritiene che nel caso di specie non si sia verificata la situazione di nullità
art. 28 reg. esec. cod.
Disposto l'inoltro in cancelleria degli adempimenti conseguenti all'annullamento limitato
Massime di principio
- La custodia cautelare non può essere applicata rispetto a capi che non sono stati contestati: se il provvedimento impugna la misura riferendosi a un capo non imputato, tale parte dell'ordinanza è annullabile.
- Il limite massimo di pena fissato in 5 anni non esclude in astratto la custodia cautelare; occorre valutare i presupposti cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) e i limiti edittali insieme agli artt. 278 e 280 c.p.p.
- La valutazione prognostica in sede cautelare (art. 275 c.p.p.) non è obbligata a considerare ipotesi di misure sostitutive future (es. art. 20-bis c.p.); il giudice deve motivare circa la concreta probabilità che la condotta si ripeta e l'entità del pericolo di recidiva.
- Per confermare la misura cautelare occorre una motivazione che dia conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione: elementi quali serialità, continuità dell'agire e capacità criminale sono rilevanti e devono essere esplicitati.
- Il giudice deve valutare e motivare anche l'adeguatezza di misure meno afflittive (controlli elettronici, prescrizioni) se vi sono elementi che le rendano plausibili; l'assenza di tale valutazione può costituire vizio se la misura grave non risulta adeguatamente sorretta.
- La comunicazione e la trattazione dell'istanza di discussione orale seguono la disciplina emergenziale: la mancata notifica con largo anticipo non determina automaticamente nullità se il contraddittorio è stato comunque garantito e la parte non ha eccepito o chiesto rinvio.
- Un successo parziale del ricorso (annullamento limitato) significa che il giudice superiore può correggere specifici profili dell'ordinanza senza riformare integralmente il provvedimento, lasciando in vigore le statuizioni non viziate.
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