Cassazione Civile, Ordinanza n. 05097/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per un'annualità d'imposta, maggiori imposte Ires, Irap e Iva per ricavi non contabilizzati e per costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, non di competenza o non deducibili. La CTP aveva rigettato il ricorso della società contribuente; la CTR aveva invece accolto solo in parte l'appello, confermando l'indeducibilità di alcune specifiche voci di costo e annullando il resto della pretesa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo l'omesso esame di fatti decisivi perché la CTR avrebbe considerato solo una delle riprese fiscali, omettendo ogni valutazione su altri rilievi relativi a costi indeducibili, che erano stati esaminati in primo grado e riproposti in appello. La Corte ha riqualificato la censura come deduzione di nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione sui capi concernenti tali riprese fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione sui capi relativi ad alcune riprese fiscali concernenti costi indeducibili, pur risultando tali questioni indicate nello svolgimento del processo. Ha quindi qualificato il vizio come nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e, nel processo tributario, dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La Corte osserva che il motivo formalmente proposto come vizio motivazionale ex n. 5 può essere riqualificato, quando in realtà si denuncia l'assenza assoluta di motivazione, come censura di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è la corretta qualificazione del vizio quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la motivazione; la sua totale assenza integra nullità.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire la comprensione delle argomentazioni giuridiche e fattuali poste a base della decisione.
art. 12 preleggi
Il sindacato sulla motivazione va interpretato in chiave di riduzione al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio deve essere ricondotto in modo immediato e univoco a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c., ma non sono necessarie formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica del vizio.
- La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile integrano nullità della sentenza, non un semplice difetto di sufficienza motivazionale.
- Il vizio di motivazione rilevante come nullità deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi con motivazione su capi di ripresa o domande ritualmente devoluti al suo esame, la decisione è nulla per difetto assoluto di motivazione e va cassata con rinvio.
- Nel processo tributario il dovere di motivazione della sentenza è presidio essenziale del minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost., perché consente di comprendere la ratio decidendi e di esercitare effettivamente il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →