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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - cartelle di pagamento - definitività - crediti erariali - prescrizione - decennale - sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 7 marzo 2011, relativo a un debito complessivo di Euro 29.290,55, deducendo l'impugnabilità dell'atto, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, il difetto di motivazione e, soprattutto, la prescrizione dei crediti IRPEF e delle addizionali regionali relativi agli anni 1998 e 1999. Le cartelle risultavano notificate il 28 dicembre 2002 e il 2 luglio 2003 e non erano state impugnate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dichiarando prescritti i crediti e condannando alle spese l'Agenzia delle Entrate e Equitalia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo la regolarità delle notifiche, la definitività delle cartelle e la legittimità del preavviso. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, annullato la sentenza di primo grado e ritenuto non prescritti i crediti, poiché per i crediti erariali derivanti da IRPEF, IRAP e IVA il termine è decennale e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella. Poiché il fermo è stato notificato il 7 marzo 2011, esso risultava tempestivo rispetto alle notifiche del 2002 e del 2003. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973

    Disciplina la liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e la comunicazione dell'avviso di irregolarità. Nel caso esaminato, l'avviso era stato comunque inviato, anche se la Commissione ha rilevato che non sussisteva uno specifico obbligo quando gli importi corrispondevano a quelli dichiarati.

  • Art. 10, D.Lgs. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla propria legittimazione processuale. La Commissione ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'Agenzia poiché la contestazione riguardava direttamente la debenza e la prescrizione dei tributi di sua competenza.

  • Principio giurisprudenziale della prescrizione decennale dei crediti erariali

    Il termine di prescrizione per poter riscuotere crediti erariali recati da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione è di dieci anni e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica delle cartelle.

    La definitività della cartella non impugnata non comporta l'applicazione automatica di un termine quinquennale; per i crediti tributari derivanti da IRPEF, IRAP e IVA il termine di riscossione è stato ritenuto decennale. Il termine decorre dopo il periodo di sessanta giorni concesso per impugnare o pagare la cartella.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini diventa definitiva e può costituire titolo per la riscossione coattiva.
  • Per i crediti tributari erariali come IRPEF, IRAP e IVA, secondo l'orientamento applicato nella decisione, la prescrizione è decennale e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella.
  • Un atto successivo di riscossione, come il preavviso di fermo amministrativo, notificato entro il termine decennale può impedire il maturare della prescrizione e confermare la procedibilità della riscossione.
  • La contestazione della prescrizione deve essere valutata considerando la data di notifica della cartella e l'eventuale presenza di atti successivi, validamente notificati, idonei a incidere sul decorso del termine.
  • Quando il contribuente contesta la debenza o la prescrizione del tributo, l'Agenzia delle Entrate può essere ritenuta legittimata a partecipare al giudizio anche se l'atto impugnato è materialmente emesso dal concessionario della riscossione.
  • La regolarità della notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione sono elementi decisivi: se provati dall'amministrazione, rendono generalmente inefficaci le contestazioni tardive sul merito della pretesa tributaria.

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