Sentenza del 09/05/2018 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - cartelle di pagamento - definitività - crediti erariali - prescrizione - decennale - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 7 marzo 2011, relativo a un debito complessivo di Euro 29.290,55, deducendo l'impugnabilità dell'atto, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche, il difetto di motivazione e, soprattutto, la prescrizione dei crediti IRPEF e delle addizionali regionali relativi agli anni 1998 e 1999. Le cartelle risultavano notificate il 28 dicembre 2002 e il 2 luglio 2003 e non erano state impugnate.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dichiarando prescritti i crediti e condannando alle spese l'Agenzia delle Entrate e Equitalia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo la regolarità delle notifiche, la definitività delle cartelle e la legittimità del preavviso. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, annullato la sentenza di primo grado e ritenuto non prescritti i crediti, poiché per i crediti erariali derivanti da IRPEF, IRAP e IVA il termine è decennale e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella. Poiché il fermo è stato notificato il 7 marzo 2011, esso risultava tempestivo rispetto alle notifiche del 2002 e del 2003. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973
Disciplina la liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e la comunicazione dell'avviso di irregolarità. Nel caso esaminato, l'avviso era stato comunque inviato, anche se la Commissione ha rilevato che non sussisteva uno specifico obbligo quando gli importi corrispondevano a quelli dichiarati.
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla propria legittimazione processuale. La Commissione ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'Agenzia poiché la contestazione riguardava direttamente la debenza e la prescrizione dei tributi di sua competenza.
Principio giurisprudenziale della prescrizione decennale dei crediti erariali
Il termine di prescrizione per poter riscuotere crediti erariali recati da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione è di dieci anni e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica delle cartelle.
La definitività della cartella non impugnata non comporta l'applicazione automatica di un termine quinquennale; per i crediti tributari derivanti da IRPEF, IRAP e IVA il termine di riscossione è stato ritenuto decennale. Il termine decorre dopo il periodo di sessanta giorni concesso per impugnare o pagare la cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini diventa definitiva e può costituire titolo per la riscossione coattiva.
- Per i crediti tributari erariali come IRPEF, IRAP e IVA, secondo l'orientamento applicato nella decisione, la prescrizione è decennale e decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella.
- Un atto successivo di riscossione, come il preavviso di fermo amministrativo, notificato entro il termine decennale può impedire il maturare della prescrizione e confermare la procedibilità della riscossione.
- La contestazione della prescrizione deve essere valutata considerando la data di notifica della cartella e l'eventuale presenza di atti successivi, validamente notificati, idonei a incidere sul decorso del termine.
- Quando il contribuente contesta la debenza o la prescrizione del tributo, l'Agenzia delle Entrate può essere ritenuta legittimata a partecipare al giudizio anche se l'atto impugnato è materialmente emesso dal concessionario della riscossione.
- La regolarità della notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione sono elementi decisivi: se provati dall'amministrazione, rendono generalmente inefficaci le contestazioni tardive sul merito della pretesa tributaria.
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