Cassazione Penale, Sentenza n. 43401/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo violazione ed errata applicazione di legge e vizio della motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova; censura specifica sulla valutazione delle intercettazioni (captazioni) ritenute risolutive dal giudice, contestando che si sia desunta responsabilità da conversazioni tra terzi in assenza di riscontri e lamentando la mancata confutazione dell'interpretazione difensiva; richiamata anche la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono qualificati come non consentiti in sede di legittimità in quanto in massima parte di natura fattuale e privi della specificità richiesta (artt. 581 e 591 c.p.p.), riproponendo censure già esaminate e respinte in sede di appello. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione probatoria della Corte d'appello, che ha attribuito decisività alle intercettazioni anche se tra terzi, valutabili come prova diretta senza necessario riscontro esterno, e ha escluso la possibilità di nuova interpretazione dei mezzi di prova in cassazione. La censura di violazione dell'art. 192 c.p.p. non è ammessa in forma di motivo di violazione di legge. Condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di ricettazione, oggetto della contestazione penale; la Cassazione non entra nel merito sostanziale della colpevolezza, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso; richiamato per la necessità di riportare le ragioni nei limiti per la motivazione.
Norma sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte afferma che l'assunto di errata valutazione delle captazioni non è deducibile in cassazione come motivo di violazione di legge, trattandosi di censura valutativa non consentita.
Riferimento formale nel ricorso connesso a profili processuali; la Corte considera tali doglianze come questioni di merito non ammissibili in cassazione.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi nel ricorso: la Corte ha rilevato carenza di specificità nei motivi proposti dal ricorrente.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ulteriore parametro di ammissibilità e specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto che le doglianze reiterassero censure già disattese e quindi mancassero della necessaria specificità.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama il principio che le censure sulla valutazione della prova non possono essere mascherate come violazione di legge per eludere i limiti di ammissibilità.
Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile o infondato; applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammessi motivi che consistono in una rivalutazione dei fatti o in una diversa interpretazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; tali doglianze sono di natura fattuale e non consentite.
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta e decisiva anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice espliciti ragionevolmente il proprio convincimento; la mancata ricostruzione alternativa plausibile rafforza la valutazione di responsabilità.
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario puntuale e specifico confronto con le argomentazioni della Corte di merito: non è sufficiente ripetere censure già esaminate e rigettate.
- La deduzione di una «violazione dell'art. 192 c.p.p.» in termini di errata valutazione delle prove non è ammessa come motivo autonomo di violazione di legge in Cassazione; i limiti di ammissibilità previsti dagli artt. 581, 591 e 606 c.p.p. devono essere rispettati.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); occorre valutare rischi e specificità prima della proposizione del gravame.
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