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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35230/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem, sostenendo che lo stesso passaporto era già stato oggetto di condanna dal Tribunale di Teramo (19/10/2000) e che quindi non poteva esserci nuovo giudizio sul medesimo fatto; 2) inosservanza della legge penale e vizio nella determinazione della fattispecie, lamentando che il possesso dei documenti falsi sarebbe stato acquisito nel 1999 (prima dell'introduzione dell'art. 497‑bis) e che i reati pertanto dovrebbero essere qualificati secondo gli artt. 477 e 489 c.p., risultando estinti per prescrizione; 3) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ignorato documenti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito delle censure: il primo motivo è stato respinto perché il giudicato del Tribunale di Teramo riguardava un fatto storico diverso (consumazione e territorio diversi: settembre 2000 a Teramo vs 14/10/2008 a Milano), quindi non sussiste il ne bis in idem; il secondo motivo è stato ritenuto privo di fondamento perché la consumazione del reato giudicato è del 14/10/2008 (non del 1999) e, tenuto conto del periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione non è decorso; il terzo motivo è inammissibile perché le censure richiedono una rivalutazione del merito e non dimostrano una manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il ne bis in idem processuale si applica solo quando il nuovo procedimento riguarda lo stesso fatto storico-naturalistico già oggetto di pronuncia definitiva; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che i fatti fossero diversi per tempo e luogo, escludendo il ne bis in idem.

  • art. 497‑bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione relativa all'applicazione di questa norma perché la consumazione dei reati oggetto del processo è del 2008, quindi successiva all'eventuale entrata in vigore della norma; non si è dunque effettuata una retrodatazione della consumazione ai fini di diversa incriminazione.

  • art. 477 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come possibile fattispecie applicabile se la consumazione fosse avvenuta nel 1999; la Corte ha escluso questa ricostruzione in ragione della data certa del fatto (2008).

  • art. 489 cod. pen.

    Analogamente all'art. 477, invocato dal ricorrente per una diversa qualificazione dei fatti se consumati nel 1999; la Corte ne ha escluso l'applicabilità per le ragioni di cui sopra.

  • art. 495 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di primo grado (da cui era derivata parziale riforma in appello); la Corte d'appello aveva assolto l'imputato da tale reato e la Cassazione non ha rimesso in discussione quella valutazione specifica.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Usato per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte ricorda che le censure che cercano una rivalutazione del merito o dei fatti sono inammissibili se non contestano vizi di motivazione manifesti; il ricorrente non ha dimostrato una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem processuale si applica solo se il nuovo procedimento riguarda esattamente lo stesso fatto storico-naturalistico già giudicato (stessa data, luogo e condotta): differenze temporali o territoriali rilevanti possono escludere la preclusione a un nuovo giudizio.
  • Per eccepire l'applicabilità di una norma penale in vigore solo successivamente (o per sostenere la retrodatazione della consumazione), è necessario fornire elementi probatori chiari sulla data di consumazione del reato; se la data certa è posteriore, la nuova normativa può trovare applicazione e la prescrizione va calcolata di conseguenza.
  • La prescrizione si valuta sulla base della data di consumazione effettiva e tenendo conto degli eventuali periodi di sospensione; deduzioni in contrasto con la data di fatto provata sono destinate a fallire se non supportate da convincente prova documentale.
  • In Cassazione non è consentita una libera rivalutazione del merito o della prova: i motivi che, pur etichettati come vizi di motivazione, mirano in realtà a ricostruire diversamente i fatti sono inammissibili, salvo dimostrazione di una manifesta illogicità o di un errore motivazionale evidente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), dunque l'impugnazione in Cassazione richiede un esame preliminare serio circa la fondatezza giuridica delle censure.

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