Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il titolare di un'azienda floricola ha convenuto in giudizio il distributore di energia e la società di vendita/somministrazione per ottenere il risarcimento del danno derivato dal mancato tempestivo ripristino dell'energia elettrica dopo un black out, che avrebbe causato il perimento delle colture nelle serre. La domanda era stata costruita come responsabilità contrattuale, richiamando contratti di somministrazione, distribuzione e trasporto intestati al padre del ricorrente, proprietario del fondo. I giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente fosse terzo rispetto a quei contratti e che non avesse modificato la domanda in responsabilità extracontrattuale nei termini processuali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza e violazione degli artt. 2097 c.c. e 24 Cost. per avere escluso la legittimazione attiva in ragione dell'intestazione dei contratti al padre; violazione dell'art. 81 c.p.c. sostenendo di essere legittimato quale titolare dell'azienda danneggiata; nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando motivazione apparente e omesso esame della legittimazione dell'istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in modo non conforme all'art. 366 c.p.c. perché non autosufficienti quanto alla riproduzione e localizzazione degli atti e documenti richiamati. Ha osservato che la titolarità della posizione soggettiva azionata è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata dall'attore. Ha inoltre considerato inammissibile la censura ex art. 81 c.p.c. perché nuova, non essendo indicato dove fosse stata proposta nel giudizio di merito. Quanto al vizio motivazionale, lo ha reputato inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo le decisioni di merito fondate sul medesimo iter logico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavarne un'interpretazione sostanziale da parte della Corte; la doglianza è stata comunque reputata inammissibile insieme alle altre.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa, senza una specifica presa di posizione di merito della Corte sul contenuto della norma.
La titolarità della posizione soggettiva azionata attiene al merito; la censura è inammissibile se nuova e non risulta dedotto dove e quando sia stata proposta nel giudizio di merito.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda e indicarne specificamente la collocazione negli atti di causa.
L'autosufficienza può essere soddisfatta anche indicando nel ricorso i riferimenti idonei a identificare la fase del processo di merito in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza delle condizioni di inammissibilità previste per la doppia conforme.
Richiamato dal ricorrente per lamentare mancanza o apparenza della motivazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando le sentenze di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi censura la decisione deve riprodurre o comunque individuare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze, indicando dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore; se l'attore agisce per inadempimento contrattuale, deve risultare la sua qualità di parte del rapporto contrattuale o il diverso titolo che gli consenta di far valere quel diritto.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che introducono per la prima volta questioni non trattate nei gradi di merito, se il ricorrente non indica specificamente dove e quando le abbia già proposte.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è esaminabile quando ricorre la c.d. doppia conforme, ossia quando le sentenze di primo e secondo grado si basano sul medesimo impianto argomentativo di fatto e di diritto.
- Il solo fatto di essere titolare dell'azienda che subisce il pregiudizio non basta, di per sé, a legittimare l'azione risarcitoria fondata su un inadempimento contrattuale, se il soggetto non è parte del contratto invocato.
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