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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7982/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado per appropriazione indebita: la Corte di appello aveva dichiarato prescritti i fatti sino al 14/9/2015 e confermato la responsabilità dell'imputato per ulteriori fatti tra il 29/10/2015 e l'8/3/2016; il ricorrente denunciava vizi di motivazione relativi al travisamento della prova (in particolare non aver tenuto conto che due bonifici non erano diretti al suo conto), la mancata considerazione delle spese sostenute per il mantenimento delle figlie della convivente, la mancanza di dolo appropriativo, violazioni di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto e al calcolo della pena, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 649 c.p. per l'ambito della convivenza more uxorio e deduceva la prescrizione dei reati a decorrere dal 15/9/2015

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (vizi di motivazione sul punto probatorio e sulla valutazione delle spese e della destinazione dei bonifici) e, considerato il decorso del tempo successivo alla decisione di appello, ha computato tale tempo ai fini della prescrizione. Non essendovi eventi che sospendessero la prescrizione, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino all'8/3/2016 (prescrizione intervenuta l'8/9/2023) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali (art. 620, comma 1, lett. a c.p.p.). Per gli effetti civili ha disposto invece l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio e rimessa della liquidazione delle spese al giudice civile

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Articolo richiamato come fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze per vizi di motivazione (lett. e) e violazione/falsa applicazione della legge penale (lett. b) con riferimento alla valutazione della prova e alla qualificazione del fatto

  • art. 620 c.p.p.

    Norma invocata per annullare la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali quando il reato è estinto per prescrizione

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato come base normativa per il rinvio ai giudici civili quando la pronuncia penale non può più proseguire per estinzione del reato

  • art. 649 c.p.

    Norma richiamata dalla difesa (anche con questione di costituzionalità) come possibile scriminante/attenuante in caso di convivenza more uxorio; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione perché la decisione è stata risolta per vizi motivazionali e prescrizione

  • Sez. U. n. 21 del 22/10/2000 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che il decorso del tempo successivo ad una decisione può essere computato ai fini della prescrizione; principio riaffermato anche da precedenti successivi

  • Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 (Tornei)

    Ulteriore pronuncia richiamata in tema di computo e regole sulla prescrizione

  • Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Pronuncia delle Sezioni unite che chiarisce che, una volta dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, viene meno l'interesse penalistico e dunque il giudice penale non deve più trattare le questioni riservandole al giudice civile

  • Sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023

    Richiamata per confermare i criteri in tema di rinvio al giudice civile e regolazione delle spese dopo estinzione del reato

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello non affronta o omette di motivare su punti essenziali di prova (es. destinazione dei pagamenti, beneficiario dei bonifici, spese sostenute), la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame
  • Il decorso del tempo dopo una decisione di merito può essere computato nel calcolo della prescrizione; se alla luce di tale computo il reato si estingue, la Cassazione annulla la sentenza per estinzione della responsabilità penale senza rinvio agli effetti penali
  • Quando il reato è estinto per prescrizione viene meno l'interesse penalistico e le questioni di natura civile attinenti al risarcimento o alla responsabilità civile devono essere devolute al giudice civile con rinvio
  • Le questioni processuali o di merito (es. mancato dolo, destinazione delle somme, spese sostenute per terzi) vanno trattate con specifica, circostanziata motivazione in appello: la carenza motivazionale su questi punti è vizio rilevante in cassazione
  • Sollevare questioni costituzionali su norme sostanziali (es. art. 649 c.p.) è possibile, ma se la decisione può essere risolta su ragioni processuali o di prescrizione tali questioni possono non essere esaminate
  • In casi di contestazioni economiche tra conviventi more uxorio, è importante documentare la destinazione delle somme e eventuali spese per il mantenimento al fine di comprovare o escludere l'elemento delittuoso dell'appropriazione indebita

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