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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della determinazione n. 147 del 6-3-2026, notificata al ricorrente in data 17-3-2026, con la quale il Responsabile del 5° Settore “Urbanistica e Attività Produttive” del Comune di Maglie, Dott. Francesco Panna, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, degli immobili abusivi e di un’area di sedime pari a mq 732,00 siti in Maglie (LE) alla Via Gallipoli, distinti in catasto al Foglio 18, particelle 309 e 325; nonché irrogato, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 161 del 12-10-2010; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso (ove occorra), dell’ordinanza n. 161 del 12-10-2010, con la quale il Comune di Maglie ha ingiunto l’immediata demolizione delle opere realizzate senza titolo abilitativo e il ripristino dello stato dei luoghi; della comunicazione prot. n. 30181 del 17-11-2022 a firma del Responsabile del 5° Settore del Comune di Maglie con cui è stato prefissato il quantum dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale; della nota prot. n. 7002 del 12-3-2026, notificata in data 17-3-2026, con la quale il Responsabile del 5° Settore “Urbanistica e Attività Produttive” ha richiesto la redazione del frazionamento dell’area asseritamente acquisita al patrimonio comunale; nonché del “Regolamento e criteri per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia” approvato dal C.C. di Maglie con deliberazione n. 54 del 28-12-2023.

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili abusivi e dell’area di sedime, con irrogazione di una sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale che ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e di un’area di sedime di 732 mq, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, e ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2010, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e consequenziali, tra cui l’ordinanza di demolizione, la precedente determinazione della superficie da acquisire, la richiesta di frazionamento catastale e il regolamento comunale sulle sanzioni edilizie. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’acquisizione, della sanzione pecuniaria, dell’ordinanza di demolizione, degli atti connessi o del regolamento comunale. Ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    acquisizione gratuita al patrimonio comunale

    La norma è indicata quale base giuridica dell’acquisizione gratuita degli immobili abusivi e dell’area di sedime.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione

    La norma è indicata quale base giuridica della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disposizione generale sulla tutela cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze di parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare direttamente la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza di merito senza concedere una misura cautelare sospensiva.
  • L’ordinanza che fissa la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce le questioni relative alla legittimità degli atti impugnati, che restano riservate alla sentenza conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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