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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8722/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per aver celebrato il giudizio di appello in sua assenza nonostante avesse chiesto, tramite difensore, la traduzione dall'istituto di detenzione per poter partecipare personalmente all'udienza. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata traduzione e la sua assenza avrebbero inciso sul diritto di difesa e avrebbero determinato la nullità della decisione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha rigettato il motivo come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudizio di appello si sia svolto nelle forme del contraddittorio 'cartolare' previste dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (normativa emergenziale Covid-19), secondo le quali la trattazione orale è eccezionale e richiede una richiesta di discussione orale presentata tempestivamente dalle parti. Nel caso di specie non risultava alcuna richiesta tempestiva: la richiesta di traduzione/partecipazione fu presentata solo il giorno dell'udienza e quindi fu considerata intempestiva. Di conseguenza non sussiste la nullità per mancata traduzione e la decisione di secondo grado è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; richiamata come titolo di reato oggetto del processo.

  • artt. 23 e 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplinano la modalità emergenziale del contraddittorio cartolare in appello durante la pandemia: la forma ordinaria è il contraddittorio scritto; la trattazione orale è eccezionale e presuppone una richiesta formale e tempestiva delle parti per trasformare il rito.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199

    Norme che hanno prorogato o regolato gli effetti delle disposizioni emergenziali citate, confermando la disciplina applicata al procedimento in esame.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie al ricorrente.

  • Giurisprudenza di cassazione (richiamata): Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021

    La giurisprudenza distingue i casi: in generale la detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo che impone la traduzione e il rinvio; tuttavia, ove il giudizio si svolga secondo la disciplina emergenziale cartolare, la trasformazione in udienza orale richiede una richiesta tempestiva; in assenza di tale richiesta la mancata traduzione non comporta automaticamente nullità.

Massime di principio

  • Quando il processo d'appello si svolge con il contraddittorio cartolare ex artt. 23 e 23-bis d.l. 137/2020, la discussione orale è eccezionale: per ottenere la partecipazione personale dell'imputato è obbligatorio presentare una richiesta di trattazione orale nei termini previsti.
  • La detenzione dell'imputato per altra causa è di regola un impedimento legittimo che impone la traduzione e il rinvio quando l'udienza è prevista in forma orale; tuttavia, se il rito è stato convertito validamente in cartolare e non è stata fatta la richiesta tempestiva, la mancata traduzione non determina automaticamente la nullità.
  • Il difensore deve vigilare sui termini processuali per depositare tempestivamente la richiesta di discussione orale qualora ritenga necessaria la partecipazione personale dell'imputato; la presentazione tardiva (es. il giorno dell'udienza) è normalmente inammissibile.
  • In situazioni emergenziali regolate da disposizioni speciali, l'assenza di iniziativa processuale da parte della difesa al momento opportuno preclude rimedi successivi basati sulla mera assenza fisica dell'imputato.
  • In caso di dubbio procedurale, è utile segnalare immediatamente al giudice l'impedimento dell'imputato e chiedere, oltre alla traduzione, l'eventuale rinnovo o misure alternative (es. collegamento remoto) sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina emergenziale.

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