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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13405/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un macchinario industriale e dei relativi accessori. Il Tribunale aveva respinto la domanda della venditrice per il pagamento del prezzo e aveva accolto la riconvenzionale del compratore, dichiarando risolto il contratto per vizi del bene e condannando la venditrice al risarcimento del danno. In appello, il compratore ha chiesto il riconoscimento di ulteriori danni rispetto a quelli liquidati, in particolare il rimborso dei costi sostenuti per prendere in locazione un immobile da adibire a magazzino e per installare e mettere in funzione il macchinario, sostenendo che tali spese erano rese necessarie dalle dimensioni del bene e che la prova documentale e le consulenze tecniche dimostravano la loro causalità rispetto all'inadempimento della venditrice. La Corte d'appello ha però ritenuto non provato il nesso causale tra gli esborsi e l'inadempimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la risarcibilità di quelle spese e che in realtà si trattasse di una diversa valutazione delle prove e degli atti, con contestazione dell'affermazione secondo cui tali costi sarebbero stati sostenuti anche in presenza di un macchinario perfettamente funzionante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 1223 c.c., mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sul nesso causale tra inadempimento e spese sostenute. Ha quindi dichiarato la censura inammissibile sul piano sostanziale, osservando che la verifica della pertinenza delle spese all'inadempimento costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali, qui non dedotti in modo idoneo. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    La norma sul risarcimento del danno da inadempimento richiede la prova del nesso causale tra inadempimento e conseguenze dannose; la sua applicazione concreta, quanto all'effettiva pertinenza delle singole spese all'inadempimento, è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 1223 c.c. è ammissibile in cassazione solo se investe l'erronea individuazione della regola giuridica sul nesso causale; non è invece consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • L'accertamento del nesso causale tra inadempimento e danno, e quindi la verifica che una determinata spesa sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito o dell'inadempimento, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Quando il ricorrente contesta la decisività o la lettura degli elementi istruttori, la doglianza è inammissibile se si traduce in una mera contrapposizione della propria ricostruzione fattuale a quella adottata nella sentenza impugnata.
  • Le spese sostenute dal creditore possono essere risarcite solo se sia dimostrato che siano causalmente riconducibili all'inadempimento e non che siano state comunque affrontate anche in uno scenario di esatto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoCompravendita
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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