Cassazione Penale, Sentenza n. 12181/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di plurimi furti pluriaggravati di materiale elettronico prelevato da centrali TELECOM (schede CISCO e moduli ottici). Le doglianze erano: nullita' o irregolarita' processuali (notifica dell'avviso e citazione a mano della madre convivente; nomina di difensore d'ufficio in sostituzione), insufficienza e travisamento probatorio su singoli episodi (mancanza di tracciamento badge, mancato ritrovamento refurtiva, elementi identificativi), e contestazione dell'applicazione di aggravanti (art. 625 n.7 relativo alla destinazione a pubblico servizio, art. 61 n.11 per presunto abuso della posizione) nonche' della dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici i motivi processuali sul tipo di notifica e sulla nomina del difensore d'ufficio, confermando la regolarita' della notifica a familiare convivente e la legittima attivazione dell'art. 97 cod. proc. pen. Ha inoltre escluso la possibilita' di sindacare in Cassazione valutazioni di merito e prova gia' compiute dalla corte d'appello (inammissibilita' di una rivalutazione probatoria), ha condiviso la qualificazione delle condotte e l'applicazione delle aggravanti in punto di destinazione del bene al pubblico servizio e di abuso del rapporto lavorativo, e ha respinto le censure sulla dosimetria. Per effetto della declaratoria di inammissibilita', i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non e' stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile in assenza di richiesta.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 2 e n. 7)
La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante indicata nel n. 2; Cassazione conferma che l'aggravante n.7 (beni destinati a pubblico servizio) opera in ragione della natura e destinazione funzionale del bene alla fruizione pubblica, indipendentemente dall'attivazione concreta del bene o dalla privatizzazione dell'entita' che gestisce il servizio.
L'aggravante per abuso della posizione lavorativa si applica quando l'autore ha tratto vantaggio dalle condizioni create dal rapporto di lavoro (anche se non piu' dipendente), includendo l'uso di badge o agevolazioni connesse alla prestazione d'opera.
art. 97 cod. proc. pen. (commi 1 e 4)
La nomina del difensore d'ufficio e la possibilita' di sostituzione ex comma 4 sono legittime quando il difensore di ufficio precedente non e' reperibile o e' venuto meno, e non costituiscono di per se' vizio se la difesa e' stata comunque assicurata.
Norma richiamata in relazione all'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione quando eseguita anche a familiare convivente ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen. (comma 1)
La notifica a mani di familiare capace e convivente presso il domicilio e' idonea a comprovare la conoscenza del procedimento e non viola automaticamente il diritto di difesa.
Riferito in relazione ai limiti della prova indiziaria; Cassazione ha ricordato che l'esame della congruita' della prova e della sua valutazione attiene al merito e in caso di doppia conforme e motivazione logica di merito non puo' essere riesaminato in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c ed e)
Richiamato per i limiti di ammissibilita' dei motivi di cassazione: non sono consentite in cassazione censure che in pratica chiedano una rivalutazione del merito o che eccedano i requisiti di specificita richiesti.
Dispositivo che consente la condanna dei ricorrenti al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per condannare ciascun ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La notifica effettuata a un familiare convivente, regolarmente eseguita presso il domicilio, e' valida e non determina automaticamente la nullita' degli atti; chi contesta deve provare l'assenza effettiva di conoscenza del procedimento.
- La sostituzione del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, e' legittima quando il difensore originario non e' reperibile; la mera circostanza della sostituzione non integra di per se' vizio se la difesa e' stata garantita.
- In Cassazione sono inammissibili censure che richiedano una rivalutazione del merito e della prova; i motivi devono essere specifici e attinenti a questioni di diritto o vizi di motivazione riconoscibili a questo grado.
- L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio si fonda sulla destinazione e funzione del bene (nexus funzionale con il servizio), non sulla proprieta' pubblica/privata o sull'effettiva attivazione del bene.
- L'aggravante per abuso della posizione lavorativa comprende anche situazioni in cui l'autore si e' avvalso delle condizioni agevolanti create da un precedente rapporto di lavoro o dall'utilizzo di strumenti aziendali (es. badge di colleghi).
- Quando l'accusa si basa su indizi gravi, precisi e concordanti (badge tracking, immagini, ritrovamenti in perquisizione, modus operandi e contesto spazio-temporale), il giudice del merito puo' ritenere sufficiente il quadro indiziario; tale valutazione e' difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso e' ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; e' quindi necessario valutare la specificita' e la fondatezza delle censure prima del deposito.
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