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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12181/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di plurimi furti pluriaggravati di materiale elettronico prelevato da centrali TELECOM (schede CISCO e moduli ottici). Le doglianze erano: nullita' o irregolarita' processuali (notifica dell'avviso e citazione a mano della madre convivente; nomina di difensore d'ufficio in sostituzione), insufficienza e travisamento probatorio su singoli episodi (mancanza di tracciamento badge, mancato ritrovamento refurtiva, elementi identificativi), e contestazione dell'applicazione di aggravanti (art. 625 n.7 relativo alla destinazione a pubblico servizio, art. 61 n.11 per presunto abuso della posizione) nonche' della dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici i motivi processuali sul tipo di notifica e sulla nomina del difensore d'ufficio, confermando la regolarita' della notifica a familiare convivente e la legittima attivazione dell'art. 97 cod. proc. pen. Ha inoltre escluso la possibilita' di sindacare in Cassazione valutazioni di merito e prova gia' compiute dalla corte d'appello (inammissibilita' di una rivalutazione probatoria), ha condiviso la qualificazione delle condotte e l'applicazione delle aggravanti in punto di destinazione del bene al pubblico servizio e di abuso del rapporto lavorativo, e ha respinto le censure sulla dosimetria. Per effetto della declaratoria di inammissibilita', i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non e' stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile in assenza di richiesta.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 2 e n. 7)

    La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante indicata nel n. 2; Cassazione conferma che l'aggravante n.7 (beni destinati a pubblico servizio) opera in ragione della natura e destinazione funzionale del bene alla fruizione pubblica, indipendentemente dall'attivazione concreta del bene o dalla privatizzazione dell'entita' che gestisce il servizio.

  • art. 61 cod. pen. (n. 11)

    L'aggravante per abuso della posizione lavorativa si applica quando l'autore ha tratto vantaggio dalle condizioni create dal rapporto di lavoro (anche se non piu' dipendente), includendo l'uso di badge o agevolazioni connesse alla prestazione d'opera.

  • art. 97 cod. proc. pen. (commi 1 e 4)

    La nomina del difensore d'ufficio e la possibilita' di sostituzione ex comma 4 sono legittime quando il difensore di ufficio precedente non e' reperibile o e' venuto meno, e non costituiscono di per se' vizio se la difesa e' stata comunque assicurata.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione quando eseguita anche a familiare convivente ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.

  • art. 157 cod. proc. pen. (comma 1)

    La notifica a mani di familiare capace e convivente presso il domicilio e' idonea a comprovare la conoscenza del procedimento e non viola automaticamente il diritto di difesa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione ai limiti della prova indiziaria; Cassazione ha ricordato che l'esame della congruita' della prova e della sua valutazione attiene al merito e in caso di doppia conforme e motivazione logica di merito non puo' essere riesaminato in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c ed e)

    Richiamato per i limiti di ammissibilita' dei motivi di cassazione: non sono consentite in cassazione censure che in pratica chiedano una rivalutazione del merito o che eccedano i requisiti di specificita richiesti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna dei ricorrenti al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per condannare ciascun ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • La notifica effettuata a un familiare convivente, regolarmente eseguita presso il domicilio, e' valida e non determina automaticamente la nullita' degli atti; chi contesta deve provare l'assenza effettiva di conoscenza del procedimento.
  • La sostituzione del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, e' legittima quando il difensore originario non e' reperibile; la mera circostanza della sostituzione non integra di per se' vizio se la difesa e' stata garantita.
  • In Cassazione sono inammissibili censure che richiedano una rivalutazione del merito e della prova; i motivi devono essere specifici e attinenti a questioni di diritto o vizi di motivazione riconoscibili a questo grado.
  • L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio si fonda sulla destinazione e funzione del bene (nexus funzionale con il servizio), non sulla proprieta' pubblica/privata o sull'effettiva attivazione del bene.
  • L'aggravante per abuso della posizione lavorativa comprende anche situazioni in cui l'autore si e' avvalso delle condizioni agevolanti create da un precedente rapporto di lavoro o dall'utilizzo di strumenti aziendali (es. badge di colleghi).
  • Quando l'accusa si basa su indizi gravi, precisi e concordanti (badge tracking, immagini, ritrovamenti in perquisizione, modus operandi e contesto spazio-temporale), il giudice del merito puo' ritenere sufficiente il quadro indiziario; tale valutazione e' difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso e' ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; e' quindi necessario valutare la specificita' e la fondatezza delle censure prima del deposito.

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