Cassazione Penale, Ordinanza n. 28715/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Il ricorrente deduceva la nullità del processo di appello per mancata traduzione dell'imputato, assumendo di essere stato impedito in via assoluta a partecipare all'udienza del 7 ottobre 2025. La Corte ha però rilevato che l'imputato aveva rinunciato a presenziare all'udienza senza indicare alcun motivo, con conseguente inammissibilità della censura.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del delitto per cui vi era stata condanna in appello; non vi sono ulteriori precisazioni sul suo contenuto.
Non citato espressamente nel testo, ma la doglianza riguarda la partecipazione dell'imputato all'udienza e la rinuncia a comparire; dal testo emerge solo che la rinuncia senza motivazione rendeva inammissibile la censura sulla mancata traduzione.
Massime di principio
- La doglianza di nullità del processo per mancata traduzione dell'imputato non è scrutinabile quando risulti che l'imputato abbia rinunciato a comparire all'udienza senza addurre alcuna ragione specifica di impedimento.
- La rinuncia a presenziare all'udienza, se effettuata senza motivazione, preclude la successiva deduzione di un impedimento assoluto a partecipare al giudizio di appello.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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