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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34588/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cantelli ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento che respingeva l'istanza di estinzione della pena pecuniaria (sentenza del 21/03/2001, irrevocabile). Sosteneva che la notifica della cartella esattoriale non poteva essere considerata atto interruttivo della prescrizione della pena pecuniaria e che, secondo gli artt. 172 e 173 c.p., la decorrenza del termine prescrizionale inizia soltanto con l'irrevocabilità della sentenza o con il momento in cui il condannato si sottrae all'esecuzione; chiese altresì l'annullamento per violazione di principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) ritenendo ingiusta la dipendenza dell'operatività della prescrizione dall'operato dell'agente della riscossione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifico che Cantelli abbia ricevuto la cartella esattoriale (notifica del 17/01/2005) prima della scadenza del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 172 c.p.; ciò impedisce l'estinzione per decorso del tempo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo o notifica della cartella) costituisce fatto impeditivo della causa estintiva e manifesta la pretesa punitiva dello Stato, indipendentemente dal modo o dagli esiti successivi dell'esecuzione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la disparità lamentata non deriva dalla norma ma da un'eventuale applicazione concreta, e la normativa sul recupero (in particolare l'art. 227-ter d.P.R. 115/2002) stabilisce termini e modalità stringenti per l'azione dell'agente della riscossione. Cantelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della decorrenza e degli effetti della prescrizione in relazione all'esecuzione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che l'inizio dell'esecuzione impedisca l'operatività della causa estintiva

  • art. 172 cod. pen.

    Fissazione del termine prescrizionale (dieci anni) e richiamo che i termini iniziali possono essere l'irrevocabilità della sentenza o l'inizio dell'esecuzione; la Corte ha confermato che la notifica della cartella esattoriale rientra nell'inizio dell'esecuzione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 212, 213 e 235

    Disciplina della riscossione coattiva: iscrizione a ruolo, iscrizione dopo inviti e termini per la documentazione dei versamenti; la Corte ha richiamato questi articoli per spiegare come e quando ha inizio la procedura esecutiva

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 325

    Richiamato in quanto parte del quadro normativo della riscossione; la Corte lo inserisce nel contesto della disciplina esecutiva che impedisce l'estinzione per prescrizione

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dal dl. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008)

    "Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate"

    La norma impone tempi brevi per iscrizione a ruolo e notifiche; la Corte l'ha considerata prova che il legislatore ha previsto strumenti e termini che rendono ragionevole l'affidamento sull'avvio tempestivo dell'esecuzione da parte dell'agente della riscossione, giustificando l'effetto impeditivo sull'estinzione

  • art. 219 d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata marginalmente in relazione all'annullamento del credito per irreperibilità e al regime di iscrizione a ruolo quando il debitore è reperibile; utile per valutare obblighi dell'ufficio in caso di reperibilità

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale o l'iscrizione a ruolo costituiscono, secondo la giurisprudenza consolidata, l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria e impediscono l'estinzione per prescrizione anche se la riscossione è successivamente infruttuosa
  • Non rileva se l'inizio dell'esecuzione sia avvenuto in modo coattivo o spontaneo: quel che conta è l'attivazione della procedura esecutiva che manifesta la pretesa punitiva dello Stato
  • Per evitare che operi l'interruzione/impedimento della prescrizione, il soggetto interessato deve provare l'assenza di una valida iscrizione a ruolo o di una regolare notifica della cartella; in caso contrario l'istanza di estinzione difficilmente avrà successo
  • Le lagnanze di disparità di trattamento dovute a eventuali ritardi o inerzie dell'agente della riscossione sono difficili da accogliere: la normativa prevede termini stringenti per l'iscrizione e la notifica e la disparità deriva dall'applicazione pratica, non da una censura immediata di incostituzionalità
  • In caso di dubbi procedurali sulla validità della notifica o sull'iscrizione a ruolo, è opportuno proporre tempestive opposizioni o impugnazioni specifiche (es. eccezione di mancata iscrizione a ruolo o nullità della notifica) e conservare documentazione sulle comunicazioni ricevute
  • Chi perde il ricorso può essere condannato alle spese processuali: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ulteriori impugnazioni

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