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Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 03155/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: Ricorso principale A) dell’ordinanza n. 21, prot. n. 0008130, del 30 settembre 2015, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano, notificata il 9.10.2015, con la quale s’ingiunge la demolizione di opere edili; B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la relazione del tecnico comunale del 2.7.2015, acquisita al prot. com. n. 5867; Motivi aggiunti: A) del provvedimento, n. 9246 del 16 novembre 2017, del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Praiano, notificato il 23.11.2017, con il quale sono state denegate le istanze d’accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, presentate dal ricorrente il 29 dicembre 2015, prot. n. 11034; B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso l’atto n. 0000070 del 5.01.2016, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano, non notificato, recante richiesta dell’allegazione di documentazione integrativa;

Giustizia amministrativa202305165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di varie opere edilizie e diniego delle istanze di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica; in appello, sentenza del TAR che aveva respinto in parte il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti contro il diniego di sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le opere indicate alla lettera d) dell'ordinanza di demolizione, consistenti nell'ampliamento dell'unità abitativa con incremento di superficie e volume e nel frazionamento dell'originaria abitazione, fossero comprese nella domanda di condono edilizio presentata dalla dante causa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003. Deduceva error in iudicando, violazione degli artt. 64 e seguenti c.p.a. e degli artt. 31, 35 e 38 della legge n. 47/1985 e dell'art. 32 della legge n. 326/2003, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. In particolare, contestava che il sopralluogo del 2015 potesse dimostrare l'epoca di realizzazione delle opere e sosteneva che la relazione tecnica asseverata prodotta in giudizio dimostrasse l'identità tra l'ampliamento contestato e le opere oggetto della domanda di condono. Invocava inoltre il principio di non contestazione e la sostanziale corrispondenza tra la superficie rilevata nel 2015 e quella indicata nella domanda di condono. Le ulteriori opere, prive di incremento di superficie e volume, erano state ritenute dal ricorrente assoggettate all'edilizia libera o comunque sanzionabili soltanto pecuniariamente; per esse erano state presentate istanze di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, poi respinte con provvedimento impugnato con motivi aggiunti. L'appello riguardava tuttavia esclusivamente la statuizione del TAR relativa alla non coincidenza tra le opere indicate alla lettera d) e quelle oggetto del condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado nella parte impugnata. Ha ritenuto decisivo il verbale del sopralluogo del 30 giugno 2015, dal quale risultava la realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica completo e rifinito, direttamente connesso all'unità immobiliare già interessata dalla domanda di condono, con superficie utile di circa 26 mq e volumetria di circa 75 mc. Il verbale di sopralluogo, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto direttamente attestate dagli agenti accertatori. In assenza di querela di falso, la relazione tecnica di parte non poteva prevalere sul contenuto del verbale. Inoltre, la relazione asseverata non dimostrava puntualmente che l'ampliamento fosse ricompreso nella domanda di condono, limitandosi ad affermare che esso era riconducibile o fisicamente e funzionalmente collegato all'immobile oggetto del condono. Il giudice ha quindi distinto il rapporto di dipendenza fisica o funzionale tra opere dall'identità giuridica e materiale delle opere oggetto della domanda di condono. Ha inoltre richiamato la precedente pronuncia del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui gli interventi contestati erano ulteriori rispetto a quelli già sanzionati e non era stata dimostrata la loro coincidenza con le opere condonate. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 326/2003

    domanda di condono edilizio per opere realizzate anteriormente al 31 marzo 2003

    La domanda di condono riguarda esclusivamente le opere concretamente comprese nella relativa istanza; il collegamento fisico o funzionale con un immobile condonato non dimostra che ulteriori ampliamenti siano anch'essi oggetto del condono.

  • art. 2700 c.c.

    atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso

    Il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti accertatori fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto direttamente attestate; una perizia di parte non può essere utilizzata per superarne il contenuto in assenza di querela di falso.

  • art. 64 c.p.a.

    La contestazione della valutazione probatoria del TAR non è stata accolta, poiché l'appellante non ha fornito una dimostrazione puntuale dell'identità tra le opere rilevate e quelle comprese nella domanda di condono.

  • artt. 31, 35 e 38 l. 47/1985

    Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante in relazione alla disciplina della sanatoria edilizia e agli effetti della domanda di condono, ma il rigetto è dipeso dall'assenza di prova che le opere contestate fossero comprese nell'istanza di condono.

Massime di principio

  • Il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni fa fede fino a querela di falso delle circostanze di fatto direttamente accertate e verbalizzate; una perizia o relazione tecnica di parte, anche asseverata, non può prevalere su tali risultanze senza la proposizione della querela di falso.
  • La circostanza che un ampliamento sia fisicamente o funzionalmente collegato a un immobile oggetto di domanda di condono non dimostra che l'ampliamento sia compreso nella domanda stessa: occorre una prova puntuale dell'identità tra le opere contestate e quelle oggetto dell'istanza.
  • Quando l'amministrazione accerta la realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle già oggetto di condono o di precedenti contestazioni, il proprietario che invochi l'effetto sanante deve dimostrare specificamente che anche le nuove opere siano comprese nella domanda di condono; la mera prossimità, connessione o riconducibilità all'immobile condonato non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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