Cassazione Civile, Ordinanza n. 15342/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'annualità 2009 emessi nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci. La Commissione tributaria regionale aveva riformato le decisioni di primo grado e annullato le riprese fiscali, ritenendo che gli atti del 2009 fossero strettamente collegati a quelli del 2008 già annullati con precedente sentenza della stessa CTR, alla quale aveva rinviato quasi integralmente, limitandosi a riportarne il dispositivo e ad aggiungere espressioni generiche. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione fosse inesistente perché meramente per relationem a una precedente decisione, senza indicare l'iter logico-giuridico seguito e senza consentire di comprendere le ragioni dell'annullamento delle pretese fiscali. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto e, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la sentenza impugnata non era autosufficiente, perché si limitava a un richiamo acritico a una precedente decisione della stessa CTR, senza riprodurne i contenuti né svolgere una propria valutazione critica delle ragioni richiamate. La motivazione, dunque, non consentiva di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo e integrava nullità della sentenza. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia meramente apparente o mancante, in particolare se il provvedimento non consente di individuare le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo comprensibile e autosufficiente; il semplice rinvio a un'altra decisione non basta se non rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamante resta autosufficiente, cioè riproduce o rende chiaramente conoscibili i contenuti della decisione richiamata e li sottopone a autonoma valutazione critica nel caso concreto.
- È nulla la sentenza che si limiti a menzionare un precedente provvedimento senza esporne il contenuto e senza spiegare perché le relative argomentazioni siano pertinenti e decisive nella diversa controversia.
- La motivazione per relationem non può ridursi ad adesione acritica a un'altra decisione: il giudice deve rendere percepibile il proprio iter argomentativo e consentire il controllo sulla compatibilità logico-giuridica della decisione.
- Quando la sentenza non consente di comprendere le ragioni del decisum, la nullità è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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