Cassazione Civile, Ordinanza n. 22411/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto in giudizio, nei confronti del Comune datore di lavoro, un accertamento meramente dichiarativo dell'anzianità di servizio pre-ruolo da considerare utile ai fini giuridici ed economici. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non individuabile un diritto specifico azionato e, quindi, insussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., perché l'anzianità di servizio costituiva solo un presupposto di fatto. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'anzianità pre-ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuta perché presupposto di diritti azionabili, e che essa aveva un interesse concreto e personale a una corretta ricostruzione dell'anzianità, soprattutto con riguardo al trattamento di fine servizio (TFS). Ha inoltre richiamato la disciplina del TFS invocando le norme sulla computabilità dei servizi non di ruolo e sostenendo che la mancata considerazione dei periodi pre-ruolo avrebbe inciso sul trattamento finale. La Corte ha rilevato che il ricorso, pur evocando anche concorsi dirigenziali, incarichi e gerarchia tra impiegati, ruotava in realtà solo attorno al TFS e che tali riferimenti ulteriori erano del tutto generici e ipotetici. Ha poi osservato che, se la disciplina del TFS richiedeva un anno di servizio continuativo per la computabilità dei periodi non di ruolo, ciò rendeva comunque problematica la stessa configurabilità del diritto asseritamente sotteso all'interesse ad agire; inoltre, una domanda diretta al riconoscimento del computo dei servizi infrannuali avrebbe dovuto essere proposta in modo diverso e nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del TFS, non con la generica azione di accertamento contro il solo datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la domanda fosse stata correttamente respinta nei giudizi di merito per difetto di interesse ad agire in un'azione di mero accertamento dell'anzianità pre-ruolo. Ha osservato che il ricorso non individuava un concreto diritto fatto valere, ma si limitava a prospettare conseguenze future e potenziali dell'anzianità, soprattutto sul TFS, senza allegare un pregiudizio attuale e oggettivo. Ha inoltre evidenziato che l'eventuale pretesa al computo dei servizi infrannuali avrebbe richiesto un diverso petitum e una diversa legittimazione passiva, non essendo sufficiente l'azione proposta contro il datore di lavoro per il generico accertamento dell'anzianità. In applicazione di tali rilievi, ha confermato il rigetto e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore importo previsto dal DPR n. 115 del 2002.
Norme richiamate
L'interesse ad agire richiede una situazione di incertezza attuale e oggettiva e un pregiudizio concreto, non meramente potenziale; non è sufficiente chiedere il mero accertamento di un presupposto di fatto come l'anzianità di servizio se non si individua un diritto specifico e attuale da tutelare.
Sono stati evocati come parametri del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge e/o nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi.
L. 152/1968, artt. 1 e 4
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la computabilità ai fini del TFS dei periodi svolti da personale non di ruolo, solo ove vi sia almeno un anno di servizio continuativo; la Corte osserva che, secondo la stessa prospettazione, tale requisito mancherebbe per i servizi pre-ruolo dedotti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di mero accertamento è ammissibile solo se il ricorrente allega un interesse concreto e attuale, fondato su una situazione di incertezza oggettiva e su un pregiudizio effettivo, non su ipotesi future o meramente eventuali.
- Non è sufficiente domandare l'accertamento di un presupposto di fatto, come l'anzianità di servizio, se non si identifica il diritto sostanziale specifico di cui quel presupposto è elemento costitutivo o presupposto giuridico.
- Quando la pretesa riguarda il computo di periodi di servizio ai fini di un trattamento economico di fine rapporto o di fine servizio, occorre proporre una domanda coerente con quel diritto specifico e contro il soggetto legittimato passivamente a soddisfarlo.
- Riferimenti a possibili effetti futuri dell'anzianità su concorsi, incarichi o progressioni di carriera, se generici e non attuali, non sono idonei a fondare l'interesse ad agire.
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