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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23801/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su istanza del fallimento di altra società che assumeva di essere creditrice per la restituzione di somme pagate a titolo di corrispettivo di una cessione di ramo d'azienda. Il soccombente ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. sostenendo, in sintesi, che: la sentenza dichiarativa di fallimento era nulla per motivazione inesistente e per errori del tribunale nella valutazione della difesa svolta nella fase prefallimentare; il credito dell'istante non poteva ritenersi accertato in modo idoneo, poiché l'ordinanza resa nel procedimento sommario ex art. 702-ter c.p.c. sarebbe stata successiva al fallimento e comunque resa in un giudizio non idoneo a formare giudicato; il pagamento mediante assegni bancari avrebbe avuto efficacia liberatoria e non avrebbe potuto essere dichiarato inefficace; non sussisteva lo stato d'insolvenza, che avrebbe dovuto essere valutato solo con riguardo al rapporto con il creditore istante; inoltre la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare su richieste istruttorie. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti, nel complesso, infondati o inammissibili: ha affermato che l'estinzione del giudizio di appello avverso l'ordinanza sommaria aveva determinato il giudicato sulla decisione di primo grado e che il giudice fallimentare poteva legittimamente fondare l'accertamento della legittimazione del creditore su una pronuncia resa all'esito di cognizione piena, anche sommaria ex art. 702-bis ss. c.p.c.; ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito circa l'inefficacia del pagamento eseguito con assegni bancari, liberatorio solo all'incasso; ha giudicato inammissibili le doglianze che miravano a contestare il fatto storico dell'insolvenza o la mancata attività istruttoria in presenza del giudicato e senza adeguata specificazione della decisività delle prove richieste. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in sede di rinvio, aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. e mantenuto fermo il fallimento della società. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo al giudicato formatosi sull'ordinanza sommaria che aveva accertato il credito della curatela istante e ha escluso che le censure consentissero di rimettere in discussione tale accertamento o lo stato d'insolvenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha riesaminato i motivi di reclamo e la Cassazione ha verificato la correttezza della decisione.

  • art. 6 l. fall.

    ai fini della dichiarazione di fallimento non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale; è sufficiente un accertamento incidentale della legittimazione del creditore istante, salvo che il credito risulti già accertato con pronuncia a cognizione piena.

  • art. 44, secondo comma, l. fall.

    il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento può essere dichiarato inefficace nei confronti della massa, anche se il debitore abbia già eseguito il pagamento con assegni bancari.

  • art. 702-ter c.p.c.

    l'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione costituisce decisione a cognizione piena e può essere utilizzata come base per l'accertamento del credito e per il giudizio di fallimento.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 702-ter e 702-quater per qualificare il procedimento sommario come giudizio a cognizione piena.

  • art. 702-quater c.p.c.

    insieme agli altri articoli del rito sommario, conferma la natura di cognizione piena del procedimento.

  • art. 338 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale fa stato tra le parti sull'accertamento contenuto nella sentenza divenuta definitiva.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato; la Corte ha dato rilievo al passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per asserita nullità della motivazione; la Corte non ha ravvisato il vizio dedotto.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla sanatoria delle nullità processuali; non è stata ritenuta utile a fondare la censura.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    invocato in relazione alla nullità della sentenza, non accolta.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; non ha inciso sull'esito della decisione.

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno delle censure di motivazione e di giusto processo; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare lesione del diritto di difesa; la censura è stata respinta.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo per la soluzione della controversia.

  • art. 1199 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di pagamento e quietanza; la Corte ha ribadito che il pagamento con assegno bancario si libera solo all'incasso.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente senza esito utile.

  • art. 67 l. fall.

    citato nel terzo motivo; non è stato ritenuto pertinente alla decisione.

  • art. 5 l. fall.

    richiamato in tema di stato d'insolvenza; la Corte ha ribadito che l'insolvenza è una condizione generale dell'imprenditore.

  • art. 7 l. fall.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso che il sindacato dovesse limitarsi al solo rapporto con il creditore istante.

  • art. 15 l. fall.

    richiamato nel quarto motivo; non ha condotto all'accoglimento della censura.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    richiamato dalla curatela in sede di rinvio per la richiesta di condanna aggravata; dal testo non risulta una statuizione di accoglimento.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma sul contributo unificato, richiamata per il raddoppio del contributo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, il credito del ricorrente può essere verificato anche solo incidenter tantum; tuttavia, se l'esistenza del credito è già stata accertata con pronuncia a cognizione piena, il giudice fallimentare può fondare la propria decisione su tale accertamento mediante semplice richiamo, salvo che emergano anomalie significative che impongano una motivazione specifica di dissenso.
  • Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado a seguito dell'estinzione del giudizio di appello fa stato tra le parti e impedisce di rimettere in discussione l'accertamento ivi contenuto anche se la decisione definitiva interviene dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c. è un giudizio a cognizione piena; la decisione resa al suo esito può quindi costituire valido presupposto per l'accertamento del credito posto a base dell'istanza di fallimento.
  • Il pagamento eseguito mediante assegno bancario non produce effetto liberatorio immediato con la mera consegna del titolo, ma solo con la riscossione dell'importo da parte del creditore, salvo diversa volontà delle parti.
  • Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore va valutato in termini generali, come incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari, e non limitatamente al singolo rapporto con il creditore istante.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sono inammissibili in cassazione se non individuano un preciso vizio decisivo e si scontrano con un accertamento coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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