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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31957/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa in relazione a una precedente condanna a quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deduceva erronea applicazione degli artt. 168 e 164 c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti della revoca del beneficio. La Corte rileva però che la revoca era stata disposta correttamente ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché la sentenza sopravvenuta riguardava un reato commesso prima della concessione del beneficio e la pena inflitta era comunque superiore al limite di due anni, rendendo irrilevanti le ulteriori deduzioni del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Viene richiamato come norma di formulazione del motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione/erronea applicazione della legge nel controllo di legittimità.

  • art. 168 c.p.

    È la norma ritenuta correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, in particolare il comma 1, n. 2.

  • art. 164 c.p.

    È richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente mal applicata in tema di sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando sopravviene una condanna per un reato commesso anteriormente alla concessione del beneficio e la pena irrogata supera il limite di legge rilevante ai fini dell'art. 168 c.p.
  • In sede di legittimità, se il provvedimento impugnato risulta correttamente fondato su una causa autonoma e sufficiente di revoca del beneficio, le ulteriori censure del ricorso restano prive di rilievo decisivo.
  • La deduzione di erronea applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. non può superare una motivazione che dia conto in modo coerente dei presupposti legali della revoca della sospensione condizionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo casi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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