Cassazione Penale, Ordinanza n. 26783/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi privi della necessaria specificità e comunque diretti a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica della condotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) ulteriori censure sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione dei fatti; 3) doglianze sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte rileva che i primi due motivi sono generici e meramente reiterativi, perché non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale e mirano a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Quanto al terzo motivo, esso è parimenti generico, poiché la Corte di appello aveva già spiegato le ragioni ostative all'art. 131-bis c.p. e aveva escluso l'attenuante valorizzando le condizioni economiche della persona offesa e l'importo della somma confluita sulla carta Postepay intestata al ricorrente.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la carenza di specificità comporta inammissibilità.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la Corte di merito evidenzi ragioni ostative, qui indicate nei precedenti specifici dell'imputato.
L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere negata in base alle condizioni economiche della persona offesa e al valore della somma oggetto della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure generiche già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico o indeterminato, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo specifica deduzione di decisivi travisamenti della prova.
- La censura sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito che abbia già esplicitato le ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto.
- Il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. può essere sorretto dal valore economico dell'offesa e dalle condizioni della persona offesa, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
Come è indicizzato
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