Cassazione Penale, Sentenza n. 48320/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/05/2023 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza cautelare in carcere del 27/03/2023 relativa al reato di voto di scambio (art. 416-ter c.p.). Primo motivo: censura di violazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 416-ter c.p. per carenza e contraddittorietà di motivazione circa la sussistenza del dolo del politico beneficiario (si assume che le intercettazioni non dimostrino la conoscenza, da parte del candidato Nunzio Marrone, dell'accordo tra il padre e il clan). Si sostiene che l'accordo tra sostenitore e clan sarebbe penalmente irrilevante se il politico ne fosse all'oscuro. Secondo motivo: censura dell'applicazione degli artt. 274, 275 e 284 c.p.p. e di carenza/contraddittorietà della motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della custodia in carcere; si eccepiva che il Marrone era mero dipendente (responsabile dei dipendenti addetti alla raccolta rifiuti) della Button s.r.l., estraneo alla politica comunale e privo di rapporti tali da ottenere vantaggi dall'amministrazione; si deduceva inoltre che lo scioglimento del Consiglio comunale di Melito (decreto prefettizio 22/04/2023) avrebbe attenuato i rischi cautelari e che gli arresti domiciliari sarebbero stati adeguati.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 23/10/2023. Per tale motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'art. 616 si applichi a tutte le ipotesi di inammissibilità, compresa la rinuncia all'impugnazione. Sul merito delle censure relative alla sussistenza del reato e alla conformità della misura cautelare non è stata pronunciata una valutazione perché l'inammissibilità è sopravvenuta per rinuncia.
Norme richiamate
Norma sul voto di scambio politico-mafioso; nel ricorso si contestava l'individuazione del dolo specifico o della consapevolezza del politico beneficiario rispetto all'accordo tra sostenitori e clan
Rilevata nella censura relativa alla motivazione del provvedimento impugnato; riguarda i criteri di motivazione delle misure cautelari e delle ordinanze
Norma richiamata nella contestazione sulla necessità della misura cautelare (presupposti per l'applicazione delle misure coercitive)
Richiamata in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e delle misure idonee a soddisfarle
Richiamata con riferimento ai criteri di applicazione e graduazione delle misure cautelari personali
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di rinuncia all'impugnazione; è la norma che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità
Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte lo ha interpretato come applicabile a tutte le ipotesi di inammissibilità, inclusa la rinuncia
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per motivare l'applicazione dell'art. 616 anche se non limitata alle ipotesi di cui all'art. 606; serve quale riferimento sulle conseguenze delle impugnazioni infondate o inammissibili
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'inammissibilità e impedisce la pronuncia sul merito delle questioni sottoposte: prima di rinunciare valutare se si voglia che la Corte esamini il merito
- In caso di rinuncia l'ordinanza impugnata resta efficace e non viene riesaminata; le contestazioni sulla sussistenza del reato o sulla adeguatezza della misura non vengono esaminate dalla Corte di cassazione
- L'art. 616 c.p.p. può essere applicato alle varie ipotesi di inammissibilità (compresa la rinuncia), comportando la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per il reato di voto di scambio (art. 416-ter c.p.) è rilevante la prova della consapevolezza o del contributo del politico beneficiario all'accordo con soggetti criminali; accordi tra sostenitori e clan, senza prova che il politico fosse al corrente, possono costituire argomento di difesa rilevante
- Sulle esigenze cautelari è necessario dimostrare attualità, concretezza e proporzionalità del pericolo (inquinamento probatorio, reiterazione del reato, fuga); eventi sopravvenuti (es. scioglimento del Consiglio comunale) possono incidere sulla valutazione del rischio, ma non automaticamente escluderlo
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata rispetto alla possibilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari); i giudici devono spiegare perché tali misure sarebbero insufficienti nel caso concreto
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