Cassazione Penale, Ordinanza n. 04974/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva ravvisato la responsabilità per invasione di terreni o edifici, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici. Nel ricorso per cassazione deducevano, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse errata nella ricostruzione dei fatti e nell'apprezzamento delle prove. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano prive di concreta specificità, perché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. È stato inoltre ritenuto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui il reato di invasione si configura ogniqualvolta un immobile venga occupato sine titulo, includendo anche chi subentri nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico in forza di autorizzazione del precedente detentore legittimo, di mera cortesia o di rapporto di parentela con l'originario assegnatario.
Norme richiamate
Il reato di invasione di terreni o edifici è configurabile quando l'immobile sia occupato sine titulo; l'occupazione materiale realizza l'estrinsecazione della condotta vietata, anche in presenza di subentro fondato su autorizzazioni o rapporti di mera cortesia o parentela con l'originario detentore legittimo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, se non si indicano specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- Il motivo di ricorso difetta di specificità quando non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riprodurre censure già disattese in appello.
- Il reato di invasione di terreni o edifici sussiste ogniqualvolta l'immobile sia occupato senza titolo, a prescindere dalla provenienza dell'accesso o dal fatto che l'occupazione sia avvenuta per subentro da un precedente detentore, per mera cortesia o in virtù di rapporti familiari con l'assegnatario originario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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