Cassazione Civile, Ordinanza n. 20406/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'Ispettorato, con qualifica di ispettore tecnico, aveva impugnato davanti al Tribunale di Lucca una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, chiedendone l'illegittimità e la restituzione della somma trattenuta in busta paga. Il Tribunale di Lucca, su eccezione dell'amministrazione, aveva declinato la competenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Roma, perché al momento della proposizione del ricorso il lavoratore era distaccato presso la sede romana. Il dipendente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che il distacco era temporaneo, che i fatti disciplinari erano anteriori al trasferimento momentaneo, che egli continuava a risiedere a Lucca e che la competenza romana avrebbe reso più difficoltosa la difesa e l'assunzione dei testi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Lucca che aveva individuato la competenza territoriale nel Tribunale di Roma. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 413, quinto comma, c.p.c., secondo cui, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio della stessa amministrazione, la competenza si determina in base al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della proposizione della domanda. Le ulteriori deduzioni sulla residenza del ricorrente e dei testi sono state considerate irrilevanti rispetto alla regola di competenza. La competenza del Tribunale di Roma è stata dichiarata e il processo dovrà essere riassunto davanti a quel giudice; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Viene richiamato come base del regolamento necessario di competenza proposto contro l'ordinanza declinatoria.
art. 413, quinto comma, c.p.c.
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro si radica presso il giudice del luogo in cui il dipendente presta effettivamente servizio; nel caso di temporanea utilizzazione presso altro ufficio della stessa amministrazione, rileva il luogo di effettiva prestazione al momento della proposizione della domanda.
È richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del regolamento di competenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato si applica anche al regolamento di competenza, in quanto mezzo impugnatorio.
È richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la competenza territoriale ex art. 413, quinto comma, c.p.c. si determina con riguardo alla sede dell'ufficio presso cui il lavoratore presta effettivo servizio al momento della proposizione della domanda, anche se l'assegnazione sia temporanea.
- La temporaneità del distacco o dell'utilizzazione presso altro ufficio non consente di derogare al criterio legale di competenza fondato sul luogo di effettiva prestazione lavorativa, né assumono rilievo autonomo la residenza del dipendente o la maggiore comodità istruttoria prospettata dalla parte.
- Il regolamento di competenza, quale mezzo impugnatorio, è soggetto alle conseguenze previste dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20327/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →