Cassazione Civile, Ordinanza n. 20399/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza contro il furto stipulata per un veicolo di pregio. L’assicurata ha denunciato che il veicolo, insieme ad altri beni presenti nell’abitazione del legale rappresentante, sarebbe stato sottratto a seguito di effrazione; l’assicuratore ha rifiutato l’indennizzo ritenendo contraddittorie e anomale le modalità del sinistro. In primo grado e in appello la domanda di pagamento dell’indennizzo è stata rigettata per mancata prova della storicità del furto e dell’effettiva esistenza/efficienza del veicolo al momento del preteso sinistro. In Cassazione la società assicurata ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse svalutato indebitamente il materiale probatorio e avesse posto a suo carico una prova impossibile o eccessiva; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che l’assicuratore non aveva contestato l’esistenza e la funzionalità del veicolo, sicché tali fatti dovevano ritenersi pacifici; (3) omesso esame di un documento decisivo, ossia il fascicolo di un procedimento penale da cui, secondo la ricorrente, emergerebbe la prova della sottrazione del veicolo; (4) ulteriore omesso esame di fatto decisivo, riproponendo la medesima doglianza; (5) violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, se il giudice riteneva sospetto l’episodio perché analogo a un precedente furto già risarcito, spettasse all’assicuratore provare la simulazione del sinistro e l’eventuale preesistenza dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: la doglianza sull’art. 116 c.p.c. non integrava una vera violazione di legge, ma una critica alla valutazione delle prove; la censura sull’art. 2697 c.c. era infondata perché l’onere di provare il sinistro incombeva sull’assicurato; la non contestazione non operava per fatti non conosciuti dall’assicuratore al momento della denuncia del furto; i motivi fondati sull’omesso esame erano inammissibili perché riguardavano elementi istruttori e non un fatto storico decisivo, inoltre vi era doppia conforme e mancava una specifica indicazione del contenuto rilevante dei documenti; il quinto motivo era inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione dei fatti e infondato nella parte relativa all’onere probatorio, poiché l’onere dell’assicuratore di provare le eccezioni di non indennizzabilità sorge solo dopo che l’assicurato abbia dimostrato l’avveramento del sinistro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a un elemento che non la ha, o valuta come liberamente apprezzabile una prova soggetta a valutazione vincolata; non basta contestare la diversa valutazione delle prove o l’omessa considerazione di alcune di esse.
L’assicurato deve provare l’avveramento del rischio oggetto della polizza, quindi la storicità del furto; solo dopo tale prova può sorgere l’onere dell’assicuratore di dimostrare eventuali eccezioni di non indennizzabilità.
La non contestazione opera solo per fatti noti alla parte che dovrebbe contestarli; non si estende a fatti estranei alla sua conoscibilità, come le condizioni del bene al momento del preteso sinistro.
L’omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o documenti, se il fatto costitutivo della pretesa è stato comunque scrutinato dal giudice di merito.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente i documenti su cui il motivo si fonda e illustrarne il contenuto rilevante, con localizzazione precisa della parte asseritamente trascurata.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della motivazione nel termine previsto.
Richiamato per affermare che l’assicurato, non l’assicuratore, è tenuto a dare conto delle variazioni rilevanti delle condizioni del rischio o del bene.
Base per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di assicurazione contro il furto, grava sull’assicurato la prova dell’avveramento del sinistro nella sua storicità e della riconducibilità del bene assicurato all’evento dedotto; la mera denuncia di furto non è di per sé sufficiente.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la sola valutazione di attendibilità, coerenza o rilevanza delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione opera soltanto per fatti che rientrano nella conoscibilità della parte onerata della contestazione; non può estendersi a circostanze sopravvenute o non note all’assicuratore al momento della denuncia del sinistro.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice abbia comunque esaminato il fatto storico costitutivo della domanda, anche se non abbia valorizzato tutti gli elementi istruttori allegati.
- Nel ricorso per cassazione i documenti su cui si fonda il motivo devono essere specificamente indicati e localizzati, con esposizione del loro contenuto rilevante; la mancata specificazione determina inammissibilità.
- L’onere dell’assicuratore di provare eventuali eccezioni di non indennizzabilità o delimitazioni del rischio sorge solo dopo che l’assicurato abbia superato la soglia probatoria relativa all’esistenza del sinistro.
Come è indicizzato
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