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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26296/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto di convalida del sequestro di euro 1.340,00 e di un'agendina, collegato al rinvenimento di gr. 16 di cocaina e di strumenti per il confezionamento. L'indagato deduceva tre censure: (1) perdita di efficacia della misura per presunto mancato rispetto dei termini di trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 309 c.p.p.; (2) mancata e generica motivazione circa la finalità probatoria del sequestro del denaro (violazione dell'art. 253 c.p.p.); (3) omessa indicazione delle finalità probatorie con riferimento all'agendina, non menzionata nel decreto di convalida. Fatti di causa: perquisizione su autovettura e abitazione con rinvenimento di cocaina (16 g), 1.340 euro, bilance, coltello, cellophane, agendina con nomi e cifre ecc.; sequestro convalidato dal PM il 21/01/2023; richiesta di riesame presentata il 2/01/2024; atti pervenuti al Tribunale il 23/01/2024; udienza e provvedimento il 30/01/2024.

La decisione

La corte ha rigettato il primo motivo (eccezione sulla perdita di efficacia per tardiva trasmissione), richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Cavalli e successive) secondo cui nel riesame dei sequestri reali si applica il termine previsto dall'art. 324 c.p.p. che ha natura non perentoria e il termine decisorio decorre dalla effettiva ricezione degli atti. I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti fondati: il decreto di convalida del PM non ha esplicitato le specifiche finalità probatorie e il nesso di pertinenzialità con riferimento al denaro (mancanza di elementi che giustificassero la materialità delle banconote come prova identificativa) e non ha indicato alcuna finalità del sequestro dell'agendina. Il Tribunale del riesame non poteva supplire alla mancanza motivazionale del PM disegnando di propria iniziativa le esigenze probatorie. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Nel procedimento di riesame dei sequestri reali si applica il termine rinvenibile nell'art. 324; il termine per la decisione decorre dal ricevimento degli atti ed è di natura non perentoria secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Le disposizioni più rigide introdotte per i procedimenti cautelari personali (termine perentorio per la trasmissione e per la decisione) non si innestano integrale nel riesame delle misure reali; la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità automatica del novellato comma 10 al riesame reale.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il sequestro probatorio richiede che il decreto indichi la rilevanza probatoria dell'oggetto, il nesso di pertinenzialità con il reato e le specifiche finalità di accertamento; assenza di motivazione comporta nullità non sanabile in sede di riesame.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che sanziona il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti; contestazione originaria collegata al sequestro degli oggetti e del denaro.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite - sentenza Cavalli (Sez. U n. 26268/2013)

    Principio centrale secondo cui il procedimento di riesame dei sequestri reali segue il regime dell'art. 324 c.p.p. e non il rigido regime dei termini previsto per le misure personali; applicato per respingere l'eccezione di perdita di efficacia per tardiva trasmissione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (diverse pronunce citate)

    Sez. U n. 36072/2018, Sez. 2 n. 39187/2021, ecc.

    Ripetuta giurisprudenza di legittimità impone che il decreto di sequestro probatorio contenga motivazione specifica sulle finalità probatorie e sul nesso di pertinenzialità; il giudice del riesame non può supplire al difetto motivazionale del PM.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve sempre indicare, in modo specifico e non tautologico, le finalità probatorie perseguite e il nesso di pertinenzialità della cosa con il reato; la mera affermazione generica della necessità dell'acquisizione non è sufficiente.
  • Il denaro può essere sequestrato a fini probatori solo se le banconote/monete hanno una connotazione identificativa rispetto al fatto (es. banconote segnate, rinvenute in circostanze che le collegano direttamente all'illecito); l'accertamento del semplice possesso di una somma non giustifica il sequestro probatorio.
  • Se il Pubblico Ministero omette di motivare adeguatamente il decreto di sequestro probatorio, il giudice del riesame non può colmare tale lacuna disegnando di propria iniziativa finalità probatorie; ciò comporta la nullità del provvedimento e annullamento in sede di riesame.
  • Le impugnazioni contro sequestri reali seguono il regime previsto dall'art. 324 c.p.p.: i termini processuali decorrono dalla effettiva acquisizione degli atti al Tribunale e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applica automaticamente il regime rigidissimo previsto per le misure personali.
  • In situazioni analoghe è strategico impugnare sia profili procedurali (termini e decorrenze) sia sostanziali (adeguatezza della motivazione del sequestro); le censure sulla mancanza di motivazione sono spesso più efficaci quando il PM non ha fornito indicazioni neppure generiche.

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