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Sentenza

Sentenza del 17/10/2024 n. 1199 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento IMU e TASI per il 2015: la contribuente aveva presentato DOCFA (14/05/2014) proponendo rendita €21.330; l'Ufficio del Territorio rettificò la rendita a €24.000, notifica avvenuta il 05/05/2015. Il Comune ha richiesto IMU/TASI basate sulla rendita rettificata anche per i mesi gennaio-aprile 2015. La società deduceva che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.504/1992, la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione per il 2015 fosse quella di €21.330 e che la rendita rettificata potesse produrre effetti solo dal 1° gennaio 2016 (o al più dalla notifica), chiedendo annullamento degli avvisi e ripetizione di quanto indebitamente versato.

La decisione

L'appello è stato parzialmente respinto: il Collegio ha confermato che la rettifica della rendita derivante dalla procedura DOCFA presentata dal contribuente opera ex tunc dalla data della presentazione della DOCFA (quindi la variazione è stata ritenuta efficace dalla data del 14/05/2014) e che il Comune era legittimato a determinare la base imponibile per i mesi gennaio-aprile 2015 sulla rendita rettificata; pertanto i ricorsi della contribuente sono stati rigettati sul merito. Tuttavia è stato accolto il terzo motivo relativo alle spese: essendo il Comune difeso da propri funzionari non poteva ottenere il rimborso di onorari e diritti di procuratore, per cui nulla è dovuto all'ente per le spese di primo grado; le spese del secondo grado sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2

    per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione...

    Regola generale della 'messa in atti': le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione determinano la base imponibile; la norma giustifica l'efficacia della rendita dall'anno successivo alla sua annotazione salvo eccezioni (es. correzione di errori materiali riconosciuti dall'Ufficio o variazioni derivanti da mutamento di consistenza/destinazione).

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita...

    La notificazione segna il termine per impugnare l'atto e consente l'utilizzabilità della rendita per fini impositivi anche per annualità pregresse successive alla denuncia di variazione; tuttavia la notificazione non impedisce che, in determinati casi (DOCFA presentata dal contribuente o correzione di errore d'ufficio), la rendita sia applicata retroattivamente secondo la giurisprudenza citata.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)

    Introduce la procedura DOCFA per la proposta di attribuzione della rendita da parte del dichiarante; la dichiarazione del contribuente produce una 'rendita proposta' fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio e la procedura è collaborativa/accertativa.

  • d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 56

    Prevede la denuncia di variazione catastale; le dichiarazioni presentate ai sensi di tale articolo svolgono funzione di proposta di rendita ai fini della procedura DOCFA.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Richiamato in relazione ai termini di impugnazione decorrenti dalla notificazione dell'atto di attribuzione/modifica della rendita.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato dalla parte appellante in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza (vizio di motivazione), ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata richiamando principi consolidati.

  • d.l. 201/2011, art. 13, comma 3

    Invocato dalla parte appellante in combinato con l'art. 5 d.lgs. 504/1992 per contestare la determinazione della base imponibile; tuttavia la Corte non ha accolto tale contestazione, ribadendo l'operatività delle regole di efficacia della rendita già delineate dalla giurisprudenza.

  • d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2

    Richiamato in tema di possibile compensazione delle spese di lite; la Corte ha comunque ritenuto dovuta la compensazione delle spese di secondo grado e ha escluso il rimborso degli onorari quando l'ente si difende con propri funzionari.

Massime di principio

  • Quando la rettifica della rendita deriva da una variazione proposta dal contribuente tramite DOCFA la giurisprudenza consolidata ammette che la rendita si applichi, per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a decorrere dalla data di presentazione della DOCFA (effetto ex tunc), salvo che non ricorra la regola generale della 'messa in atti' nella sua versione applicabile.
  • La regola generale dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 (messa in atti) fa sì che, salvo eccezioni, la nuova rendita sia efficace dall'anno successivo alla sua annotazione in catasto; occorre verificare se la rettifica sia una correzione di un errore materiale d'ufficio o una variazione conseguente a mutamento della consistenza/destinazione (ciascuno scenario ha diversa efficacia temporale).
  • La notifica dell'atto di attribuzione o modifica della rendita è l'evento che fa decorrere il termine per impugnare e consente all'ente impositore di utilizzare la rendita (anche per annualità pregresse successive alla denuncia), mentre l'omessa impugnazione rende la rettifica definitiva.
  • Se l'ente pubblico si difende in giudizio con propri funzionari delegati non può ottenere il rimborso di onorari e diritti di procuratore; sono liquidabili solo le spese vive documentate. In ipotesi di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese di grado.
  • In casi analoghi è essenziale: (a) verificare la data di presentazione della DOCFA e la natura della rettifica (errore d'ufficio vs. variazione di fatto); (b) controllare se il contribuente ha impugnato l'atto catastale entro i termini; (c) valutare la documentazione probatoria della notificazione e delle spese processuali sostenute dalle parti.

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