Sentenza del 16/10/2024 n. 765 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di presa in carico contenente l'iscrizione a ruolo di sanzioni per €79.555,00, chiedendo l'applicazione per analogia delle disposizioni sulla conciliazione giudiziale (artt. 48, 48‑bis, 48‑ter D.lgs. 546/92) e quindi la riduzione delle sanzioni al 40% del minimo. La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso riducendo le sanzioni a €31.822,00. L'Agenzia appellava eccependo l'inammissibilità del ricorso contro la presa in carico in assenza di vizi di notifica o vizi propri dell'atto e sostenendo che l'art. 48 ter è norma eccezionale non estendibile per analogia. Il Collegio ha esaminato la questione richiamando la Cass. n. 21254/2023 e ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non abbia natura provvedimentale e non costituisca prima comunicazione dell'atto tributario, e che la contribuente era già a conoscenza degli atti prodromici (in particolare della sentenza della CTP che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in seguito al perfezionamento della MAP). Pertanto la società avrebbe dovuto contestare le sanzioni nel corso del procedimento originario; il ricorso avverso la presa in carico è stato dichiarato inammissibile. In via subordinata il Collegio ha precisato che l'art. 48 ter non è applicabile per analogia oltre i casi da esso espressamente previsti.
La decisione
Accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: il ricorso della RESISTENTE_1 SRL avverso l'avviso di presa in carico è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla quantificazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto che, per effetto del perfezionamento della MAP e della sentenza di estinzione della CTP, le sanzioni si sono cristallizzate in relazione all'ammontare delle imposte così definite. In via subordinata la sentenza di primo grado è stata riformata sul punto dell'applicabilità dell'art. 48 ter per analogia. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
Le disposizioni sulla conciliazione giudiziale (in particolare art. 48 ter) sono norme di carattere eccezionale e non possono essere estese per analogia alla procedura MAP; l'applicazione analogica proposta dal contribuente è stata respinta.
D.Lgs. 546/1992
Definisce l'elenco degli atti che possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria; il Collegio ha richiamato il principio secondo cui solo atti di natura provvedimentale sono impugnabili salvo che costituiscano la prima comunicazione di un atto tributario.
Cassazione
Giurisprudenza interpretativa che chiarisce i criteri di impugnabilità degli atti amministrativi tributari: gli atti non provvedimentali non sono impugnabili salvo siano la prima comunicazione di un atto tributario e salvo che il contribuente dimostri di non averne avuto conoscenza; principio utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso contro la presa in carico.
Principio delle Preleggi
art. 14 preleggi (richiamato concettualmente)
Il principio che le norme eccezionali non possono essere estese per analogia è stato richiamato per impedire l'applicazione analogica dell'art. 48 ter.
Convenzione contro le doppie imposizioni
La procedura amichevole internazionale (MAP) ha portato alla definizione degli importi dovuti per imposte (IRES e IRAP) e ha costituito la causa della cessazione della materia del contendere; il perfezionamento della MAP ha dunque inciso sulla cristallizzazione anche delle sanzioni.
DL 119/2018
Utilizzato per spiegare la chiusura della restante parte relativa all'IVA; le definizioni intervenute hanno contribuito alla cessazione del contenzioso.
D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata nella fase istruttoria/istanze processuali in tema di spese di lite; tuttavia il Collegio ha compensato le spese.
Massime di principio
- L'avviso di presa in carico non ha di per sé natura provvedimentale e non è impugnabile salvo che costituisca la prima comunicazione dell'atto tributario o presenti vizi propri o di notifica; è quindi necessario verificare la natura provvedimentale dell'atto prima di proporre ricorso.
- Se un giudizio si estingue per cessata materia del contendere a seguito di una MAP perfezionata, le imposte e le sanzioni connesse si cristallizzano in base agli importi definiti tramite la MAP; pertanto il contribuente non può proporre successivamente nuove eccezioni sulla quantificazione delle sanzioni che avrebbe dovuto sollevare nel procedimento originario.
- Le norme eccezionali (come l'art. 48 ter D.lgs. 546/92) non si prestano ad essere applicate per analogia oltre i casi e i tempi espressamente previsti; invocarle per estendere benefici conciliativi a istituti diversi (es. MAP) è rischioso e spesso non accolto.
- Il contribuente deve tempestivamente proporre contestazioni sulle sanzioni durante il procedimento amministrativo o giudiziale originario; il mancato esercizio tempestivo delle tutele può precludere rimedi successivi.
- In presenza di un avviso di presa in carico, valutare sempre se esso è la prima comunicazione dell'atto tributario; se lo è, può essere impugnabile; se no, l'impugnazione è generalmente inammissibile salvo vizi di notifica o altre irregolarità formali.
- Prassi consigliata per i contribuenti: (a) preservare la contestazione sulle sanzioni nel corso del procedimento iniziale; (b) contestare subito eventuali vizi di notifica; (c) documentare la mancata conoscenza di atti provvedimentali se si vuole impugnare la presa in carico come prima comunicazione; (d) considerare l'assistenza legale tempestiva per valutare la strategia processuale.
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