Sentenza del 17/10/2024 n. 896 - Corte di Giustizia UE
IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 14 e 15 - Ricarica dei veicoli elettrici - Ricarica mediante un'applicazione informatica messa a disposizione da una società che consente l'accesso ad una rete di stazioni di ricarica gestite da diversi operatori - Qualificazione dell'operazione ai fini dell'IVA - Cessione di beni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Classificazione ai fini IVA della ricarica di veicoli elettrici tramite una società (Digital Charging Solutions) che fornisce accesso, mediante carta/app e abbonamento, a una rete di stazioni di ricarica gestite da operatori diversi. Questioni principali: (i) se la fornitura di energia elettrica per la ricarica costituisca una cessione di beni ai sensi della direttiva IVA; (ii) se, quando l'utente accede alla rete tramite un abbonamento con una società diversa dall'operatore della stazione, l'energia debba essere considerata ceduta in primo luogo dall'operatore alla società intermedia e poi da quest'ultima all'utente (ossia se si realizza una catena di cessioni mediante un contratto di commissione). Fatti rilevanti: gli operatori fatturano mensilmente a Digital Charging Solutions l'energia erogata; Digital Charging Solutions fattura mensilmente agli utenti la quantità di energia e, separatamente, un onere fisso per l'accesso alla rete e servizi connessi.
La decisione
La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente a entrambe le questioni. Ha stabilito che: (1) la fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo presso una stazione pubblica rientra nella nozione di "cessione di beni" per effetto combinato degli articoli 14(1) e 15(1) della direttiva 2006/112 (l'energia elettrica è assimilata a bene materiale); (2) quando l'utente accede alla rete tramite una società diversa dall'operatore, e tale società agisce in nome proprio ma per conto dell'utente nell'ambito di un contratto di commissione, l'energia è reputata ceduta dall'operatore alla società e, in un secondo momento, dalla società all'utente, realizzandosi così due cessioni consecutive ai fini IVA (fictio juris prevista dall'art.14(2)(c)). La Corte ha altresì chiarito i criteri per distinguere tra una singola operazione complessa e prestazioni distinte: va considerata la realtà economica e le condizioni contrattuali (in particolare se i servizi di accesso sono fatturati con onere fisso indipendente dal consumo, ciò indicherà distintione fra servizi e cessione di energia). La valutazione fattuale spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - Art. 14(1)
"Costituisce 'cessione di beni' il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario."
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la fornitura di energia elettrica per la ricarica di veicoli costituisce una cessione di beni, poiché conferisce all'utente il potere di consumare l'energia come se ne fosse proprietario.
Direttiva 2006/112/CE - Art. 14(2)(c)
"il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita"
Questa norma è lex specialis: se è presente un mandato e l'identità fra i beni acquistati e venduti, opera la finzione di due cessioni successive (operatore -> commissionario; commissionario -> utente) quando la società intermedia agisce in nome proprio ma per conto dell'utente.
Direttiva 2006/112/CE - Art. 15(1)
"Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili."
Conferma che l'energia elettrica deve essere trattata come bene materiale e quindi soggetta alla disciplina delle cessioni di beni ai fini IVA.
Direttiva 2006/112/CE - Art. 1(2) (comma finale)
"A ciascuna operazione, l'IVA ... è esigibile previa detrazione ..."
Rilevanza del principio secondo cui le operazioni vanno in generale considerate distinte, salvo che la realtà economica renda artificiosa la separazione; la Corte insiste sulla valutazione della realtà economica e dei contratti.
Diritto svedese - mervärdesskattelagen (1994:200)
Riferimenti agli articoli che assimilano energia ai beni e definiscono cessione di beni e prestazioni di servizi
Il giudizio nazionale deve applicare i criteri della direttiva tenendo conto della normativa interna che definisce cessione di beni e prestazione di servizi; la Corte ha fornito i parametri interpretativi di diritto UE.
Massime di principio
- La ricarica di veicoli elettrici in stazioni pubbliche è qualificabile come cessione di beni (energia), non come mero servizio, ai fini IVA.
- Se una società intermedia fornisce accesso a reti di ricarica e agisce in "nome proprio ma per conto altrui" (contratto di commissione con mandato), il regime IVA può comportare due cessioni consecutive: operatore -> intermediario e intermediario -> utente.
- Per qualificare i rapporti (unica operazione complessa vs prestazioni distinte) la valutazione si fonda sulla realtà economica e sulle clausole contrattuali: l'esistenza di un onere fisso separato per l'accesso ai servizi, indipendente dal consumo di energia, è indizio rilevante che si tratti di prestazioni distinte.
- La prova del carattere di commissione richiede due elementi: (i) esistenza di un mandato tramite il quale il commissionario interviene per conto del committente; (ii) identità tra i beni acquistati dal commissionario e quelli venduti. Tali elementi vanno accertati dal giudice nazionale sui fatti concreti.
- Per gli operatori e intermediari è fondamentale la documentazione contrattuale e gli schemi di fatturazione (chi fattura a chi, periodicità, modalità di determinazione del prezzo) perché determinano la qualificazione IVA e il luogo dell'imposizione.
- In presenza di reti transfrontaliere (ricariche in Stati diversi), la distinzione fra servizi accessori e cessione di energia assume rilievo anche per la determinazione del luogo di imposizione: considerare correttamente la natura dell'operazione evita artificiose allocazioni IVA.
- La decisione finale sulla qualificazione giuridico-fiscale spetta sempre al giudice nazionale che deve applicare i criteri europei ai fatti concreti; la sentenza fornisce principi guida ma non sostituisce l'accertamento fattuale.
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