Sentenza del 17/10/2024 n. 3483 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVSX/2019 (anno 2014) che aveva disconosciuto i benefici del regime agevolativo ex legge 398/1991 per l'ASD X a causa della mancata tenuta e produzione di documentazione contabile; il ricorrente contestava in particolare la violazione del diritto di difesa per mancata notifica dei processi verbali di constatazione (SIAE e Guardia di Finanza), e l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 38 c.c. in quanto coobbligato; deduceva inoltre l'insufficienza della prova dell'Amministrazione finanziaria e la non imputabilità delle violazioni al suo comportamento personale.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bari ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la procedura d'accertamento e sufficienti le notifiche degli atti all'ASD tramite il rappresentante legale in carica al momento della notifica; ha confermato lo storno del regime agevolativo ex lege 398/1991 per mancanza di documentazione e la ricostruzione induttiva dei ricavi operata dall'Ufficio; ha ritenuto X responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie sorte nel periodo in cui ricopriva la carica, nonché in sua responsabilità la mancata produzione di documenti e la gestione di contratti di sponsorizzazione; ha inoltre richiamato consolidata giurisprudenza di Cassazione che conferma la responsabilità del rappresentante anche in assenza di notifica diretta degli atti prodromici, e che l'onere probatorio della ricostruzione dei documenti incombe sul contribuente (art. 2697 c.c.). Condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 Codice Civile
La Corte ha applicato il principio secondo cui il legale rappresentante (o chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta) è coobbligato per le obbligazioni dell'ente riferibili al periodo in cui ha ricoperto la carica; la responsabilità non è limitata alla mera titolarità ma riguarda anche l'attività negoziale e la direzione della gestione che genera debiti tributari.
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Il regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche può essere disconosciuto dall'Amministrazione fiscale se manca la documentazione obbligatoria (rendiconto, libri sociali ecc.); in tale evenienza è legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148
Richiamato come normativa di riferimento per le regole fiscali applicabili alle associazioni e per la verifica della sussistenza dei requisiti per i regimi agevolativi; la Corte ha ritenuto integrata la violazione degli obblighi contabili previsti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
Richiamato nell'ambito della verifica degli obblighi IVA e della possibile esclusione dal regime agevolativo per carenza di documentazione e omessi versamenti.
art. 2697 Codice Civile
La Corte ha ricordato che l'onere della prova della regolarità contabile e della esistenza dei documenti grava sul soggetto che invoca i benefici; la mera dichiarazione di perdita o furto non esonera dall'obbligo di fornire prove alternative ricostruitive.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 12
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto pienamente rispettati i termini e le garanzie difensive perché l'ASD ha potuto svolgere il contraddittorio tramite il rappresentante legale in carica al momento della notifica degli atti.
Cass. civ., sent. n. 19982/2019
Citata per l'orientamento secondo cui la notifica della cartella esattoriale al rappresentante legale è legittima anche in assenza di avviso di accertamento autonomo e per chiarire i limiti dell'obbligo di notificare gli atti prodromici ai coobbligati.
Cass. ord. n. 5174/2021; Cass. sent. n. 5269/2024; Cass. sent. n. 7906/2023; Cass. sent. n. 7107/2022; Cass. sent. n. 20580/2011
Giurisprudenza richiamata in punto di responsabilità del legale rappresentante di associazioni non riconosciute e sull'onere di ricostruzione della documentazione; tutte confermano che la responsabilità personale e solidale può essere accertata anche senza prova diretta di attività negoziale qualora il debito sia riferibile al periodo di carica o alla direzione della gestione.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto coobbligato per tributi dell'ente riferibili al periodo in cui ha svolto la carica, salvo prova contraria concreta.
- La mancata tenuta o produzione dei documenti contabili legittima l'Amministrazione a disconoscere regimi agevolativi (es. Legge 398/1991) e a procedere a ricostruzioni induttive dei ricavi.
- La notifica degli atti prodromici (PVC) al nuovo rappresentante legale non invalida automaticamente l'accertamento nei confronti del precedente rappresentante: il diritto di difesa è soddisfatto se l'ente ha potuto esercitarlo tramite il rappresentante in carica al momento della notifica.
- L'onere della prova della regolarità contabile e della conservazione dei documenti grava sul contribuente; la denuncia di furto o smarrimento non esonera senza adeguata prova alternativa o ricostruzione documentale.
- In presenza di comportamenti omissivi reiterati (inadempienze analoghe su più enti) la valutazione della responsabilità personale viene rafforzata.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe conservare copie delle scritture, predisporre tempestive ricostruzioni alternative (testimonianze, corrispondenza, pagamenti bancari), documentare tempestivamente ogni perdita e, se possibile, dimostrare di avere adempiuto agli obblighi fiscali durante la carica per delegittimare la responsabilità personale.
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