Cassazione Civile, Sentenza n. 30227/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano le sentenze della CTR Lazio che avevano dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso avviso di accertamento che recuperava compensi corrisposti a terzi. Il punto cruciale era se la presentazione da parte del contribuente di una istanza di adesione sospendesse i termini per proporre ricorso e dunque rendesse tempestivo il ricorso originario. In primo grado il ricorso era stato dichiarato tardivo; in appello la CTR aveva ritenuto irrilevante la domanda di adesione, considerandola eccezione nuova non dedotta in primo grado, e aveva inoltre respinto altre censure su notifica, decorrenza dei termini e questioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo comune ai ricorsi, ritenendo che la CTR abbia errato nel qualificare come "nuova" la deduzione, in sede d'appello, della sospensione dei termini dovuta all'istanza di adesione. Dall'acquisizione del fascicolo è risultato che l'istanza di adesione era stata effettivamente presentata il 17/02/2009 e aveva sospeso il termine fino al 07/06/2009 rendendo tempestivo il ricorso depositato il 21/05/2009. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del merito; ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 57
Il divieto di dedurre eccezioni nuove in appello va interpretato limitatamente alle eccezioni sostanziali riservate dalla legge; non include le mere difese in senso improprio. La Corte ha ritenuto che l'art.57 non impedisse di dedurre in appello la sospensione del termine per l'istanza di adesione
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21
L'istanza di adesione sospende i termini per proporre ricorso; la Corte ha applicato tale principio rilevando che la domanda di adesione presentata ha prolungato il termine e reso tempestivo il ricorso
Secondo la giurisprudenza citata, la notifica si considera perfezionata per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o dopo dieci giorni dalla spedizione; la Corte ha valutato la questione della notifica nell'ambito dell'analisi ma ha ritenuto decisiva la sospensione dei termini per adesione
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 lett. e)
Regola le notifiche in caso di destinatario irreperibile; la Corte ha richiamato la distinzione fra tipi di notifica quando ha esaminato le doglianze sulla correttezza formale dell'avviso di accertamento
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43
Norma sul termine decadenziale per gli accertamenti fiscali; contestata dai ricorrenti in relazione alla decorrenza del termine, è stata richiamata dalla CTR e dai ricorrenti ma la Cassazione ha deciso sul profilo processuale della sospensione per adesione
Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 10
Richiamata congiuntamente all'art.43 DPR 600/1973 per la verifica della decorrenza dei termini di accertamento; la Corte ha considerato la questione secondaria rispetto alla decisiva sospensione dei termini per adesione
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (TUIR), art. 5
Invocato dai ricorrenti nel delineare profili di errore di fatto e di motivazione relativi alla qualificazione dei componenti di reddito; la Corte non ha deciso nel merito ma ha rinviato la valutazione al giudice di rinvio
d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 6 comma 3
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai profili probatori e processuali; la Corte ha ritenuto assorbite le contestazioni di merito dall'accoglimento del motivo pregiudiziale
Costituzione, art. 97
Invocato per censure di legittimità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; la Corte non si è pronunciata sul merito ma ha rinviato la controversia
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di adesione sospende i termini per proporre ricorso e può rendere tempestivo un ricorso anche se la deduzione della sospensione viene compiuta in appello
- Il divieto di eccezioni nuove in appello previsto dall'art.57 d.lgs.546/1992 va interpretato in senso restrittivo e non riguarda le difese in senso improprio o le contro-eccezioni dirette a rilevare fatti processuali che incidono sulla tempestività
- I giudici d'appello devono, anche d'ufficio, esaminare la tempestività del ricorso quando la questione è rilevabile ex actis, e non possono sottrarsi a tale verifica qualificando impropriamente come inammissibili deduzioni rilevanti per la decorrenza dei termini
- Documenti e prove atti a dimostrare questioni processuali (es. cartolina di ritorno, istanza di adesione) sono ammessi in appello perché servono a valutare la regolarità delle notifiche e la tempestività, pur sussistendo limiti per documenti nuovi sul merito
- Se il motivo pregiudiziale relativo alla tempestività è accolto, le restanti censure di merito vengono assorbite e la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame complessivo
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