Cassazione Civile, Sentenza n. 30296/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, con sette motivi (in particolare il quinto motivo rilevante), la errata valutazione della Corte d'appello circa gli effetti dell'atto notarile del 7.9.2009 (registrato il 21.9.2009) con il quale Italfiduciaria aveva conferito il ramo d'azienda immobiliare alla Solar Tecnology Investment s.r.l. Si contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto legittimo il recesso di Italfiduciaria e l'incasso di assegni per euro 250.000,00 da parte di quest'ultima, senza tener conto che, per effetto del conferimento/cessione del ramo d'azienda (art. 2558 c.c.), la Solar era subentrata ipso iure nei contratti relativi all'azienda e quindi sarebbe stata la parte legittimata a figura recesso/ritenuta responsabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo ritenendolo fondato: il conferimento del ramo d'azienda ha prodotto la successione del cessionario (Solar Tecnology Investment) nei contratti inerenti l'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c.; tale effetto si produce ipso iure e non richiede consenso del contratto ceduto. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata quanto a questo profilo e, decidendo nel merito, la Suprema Corte ha rigettato la domanda proposta dalla Tessarolo Pellicce nei confronti di Italfiduciaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso di Italfiduciaria nei confronti di Tessarolo Adalberto (difetto di legittimazione passiva). Sono state inoltre regolate le spese: la Tessarolo Pellicce è stata condannata a pagare le spese in favore di Italfiduciaria per tutti i gradi; Italfiduciaria è stata condannata a pagare le spese di cassazione in favore di Tessarolo Adalberto.
Norme richiamate
La cessione di azienda comporta il subentro del cessionario nei contratti inerenti l'azienda, salvo pattuizione contraria o carattere personale del contratto; tale effetto si produce ipso iure e non richiede consenso del contraente ceduto
Disciplina generale della cessione d'azienda cui si ricondotto il conferimento di ramo d'azienda quale fenomeno traslativo che trasferisce rapporti giuridici connessi all'azienda
La responsabilità del cedente per i debiti dell'azienda ceduta opera nei limiti e nelle modalità previste dall'articolo; la Corte ha precisato che l'art. 2660 si applica ai debiti 'in sé considerati' e non può essere usato per impedire l'effetto successorio di cui all'art. 2558 quando la posizione si collega a contratti trasferiti
Citato in contrapposizione alla cessione d'azienda: la cessione del singolo contratto richiede di norma il consenso del contraente, mentre la cessione d'azienda produce effetti successori anche senza tale consenso
Riferito nel quadro delle contestazioni sull'inadempimento: disciplina l'obbligo di adempimento e la responsabilità per l'inadempimento
Riferito in relazione alle clausole penali e alle conseguenze dell'inadempimento
Riguarda la risoluzione per inadempimento e l'applicazione delle relative regole nella controversia
Richiamato rispetto al divieto di decisione su questioni non poste e al vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2010 conv. L.176/2010
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di richiesta
d.m. n. 140/2012 e d.m. n. 55/2014 (tariffe professionali)
Richiamati unicamente per la liquidazione delle spese di lite a favore dei difensori nelle varie fasi del giudizio
Massime di principio
- Il conferimento o la cessione del ramo d'azienda trasferisce ipso iure al cessionario i contratti inerenti all'azienda (art.2558 c.c.), salvo che si tratti di contratti di natura personale o sia pattuita diversa disciplina; pertanto le azioni inerenti a quei contratti devono essere rivolte contro il cessionario, non contro il cedente
- La successione prevista dall'art.2558 non richiede l'accettazione del contraente ceduto né l'iscrizione nel registro per produrre effetti di diritto: la registrazione è prova pubblica ma l'effetto successorio si verifica per il solo trasferimento
- L'art.2660 c.c. (responsabilità del cedente per i debiti dell'azienda) opera con finalità diverse e non può essere usata per impedire il subentro contrattuale del cessionario nelle posizioni trasferite; bisogna distinguere tra debiti 'in sé' e rapporti contrattuali ancora pendenti
- Prima di promuovere azioni giudiziarie verificare sempre, oltre all'atto costitutivo della società, eventuali atti di conferimento/cessione di azienda o rami d'azienda e la posizione del reale titolare del rapporto contrattuale, per non agire contro la parte non legittimata
- Ritardi di modesta entità o pagamenti parziali possono non integrare inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione contrattuale: valutare proporzionalmente gravità del ritardo e importo mancante
- La procura alle liti per impugnazione in Cassazione può essere considerata sufficientemente generica nel designare le controparti, spettando al difensore l'individuazione delle stesse; tuttavia ogni parte deve avere concreta legittimazione passiva rispetto alla domanda che le viene proposta
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