Cassazione Civile, Sentenza n. 29932/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esecuzione forzata promossa da Ziliani in forza di un rogito notarile (16/12/2015) per il mancato pagamento del prezzo di vendita di quote sociali; Baumer opponeva l'esistenza di una clausola compromissoria nel rogito e deduceva che tale clausola dovesse escludere l'efficacia del rogito quale titolo esecutivo, o comunque imporre che qualsiasi controversia, inclusa l'opposizione all'esecuzione, fosse decisa in arbitrato. Ziliani impugna la pronuncia di appello che aveva accolto l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sull'asserita nullità per violazione di norme processuali e su questioni di tempestività delle eccezioni), ma ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sola inserzione di una clausola compromissoria generica in un rogito notarile non comporta automaticamente la perdita della efficacia di titolo esecutivo ex art. 474, comma 1, n. 3), c.p.c. Occorre invece una pattuizione chiara e specifica (pactum de non exequendo ad tempus) per subordinare contrattualmente l'esecutorietà alla formazione del giudicato o ad altro evento. Per tale ragione la sentenza della Corte d'Appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per decidere nel merito e liquidare le spese.
Norme richiamate
art. 474, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
Stabilisce i titoli esecutivi extragiudiziali; la Corte afferma che un rogito notarile resta in linea di principio titolo esecutivo salvo che vi sia una clausola contrattuale chiara che escluda l'esecutorietà (pactum de non exequendo ad tempus). Una clausola arbitrale generica non è sufficiente a privare il rogito della sua efficacia esecutiva.
art. 615 cod. proc. civ.
Norma sull'opposizione agli atti esecutivi; la questione è se l'opposizione debba essere decisa dal giudice ordinario o dall'arbitrato quando esiste una clausola compromissoria. La Corte distingue la devoluzione della competenza dall'efficacia originaria del titolo esecutivo.
art. 808 cod. proc. civ.
Richiamato in connessione alle regole sul procedimento cautelare e sull'esecuzione; citato nel contesto delle norme evocate per la materia esecutiva e delle opposizioni.
art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ.
Fondamenti di impugnazione in Cassazione utilizzati dal ricorrente: il n. 3 per la violazione di norme e falsa applicazione, il n. 4 per questioni di motivazione e nullità. La Corte ha accolto il motivo fondato sul n. 3 e dichiarato inammissibile quello proposto ai sensi del n. 4 per carenze formali e probatorie.
art. 345 cod. proc. civ.
Divieto di 'nova' in appello. La Corte ha ritenuto che la questione relativa alla clausola arbitrale fosse stata comunque posta in primo grado, escludendo l'asserita introduzione nuova in appello.
art. 346 cod. proc. civ.
Regola la proposizione di mezzi o eccezioni in appello da chi sia risultato vincitore in primo grado; la Corte ha richiamato l'obbligo di riproporre esplicitamente questioni per evitarne la presunzione di rinuncia.
art. 163, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
Norma sulla decisione in forma semplificata o sulla determinazione delle domande; citata nelle censure del ricorrente ma la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza per difetto di adeguata riproduzione documentale.
art. 183, commi 5 e 6, cod. proc. civ.
Riguarda la memoria, gli atti istruttori e l'esame delle questioni difensive; il giudizio sul rispetto dei termini e sul contenuto della memoria è stato rilevante per valutare la tempestività e la natura delle eccezioni sollevate.
art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Regola i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile parte del ricorso per non aver riprodotto e precisato adeguatamente gli atti del merito richiamati.
art. 372 cod. proc. civ.
Richiamato dalla resistente per eccepire inammissibilità del lodo arbitrale; citazione funzionale al controricorso ma non decisiva per la statuizione di Cassazione.
Massime di principio
- La presenza di una clausola compromissoria generica in un rogito notarile non priva automaticamente il rogito della sua efficacia come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 1, n. 3), c.p.c.
- Per escludere l'esecutorietà di un titolo extragiudiziale occorre una pattuizione chiara e specifica (pactum de non exequendo ad tempus) che manifesti l'intento delle parti di subordinare l'azione esecutiva a un evento o al giudicato.
- La clausola arbitrale può devolvere la cognizione di una controversia all'arbitrato, ma ciò non equivale, di per sé, a una rinuncia all'esecuzione; l'effetto inibitorio sull'esecuzione va espressamente previsto.
- In fase di opposizione all'esecuzione è importante sollevare tempestivamente e in modo formalmente corretto eccezioni relative a competenza e efficacia del titolo; la puntualità e la riproposizione in appello possono condizionare la rilevabilità delle questioni.
- In Cassazione l'attore che deduce violazioni su atti del merito deve riprodurre e indicare con precisione gli stralci degli atti richiamati; l'omissione di tali riproduzioni può determinare l'inammissibilità delle censure.
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