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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30187/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di Quintavalle avverso una cartella di pagamento (derivante da presunte violazioni del codice della strada). Il ricorrente sosteneva che il gravame in appello era stato proposto dalle controparte (Equitalia/Agenzia) solo in relazione alla condanna alle spese e che, essendosi il primo giudice già pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione (qualificata ex art. 615 c.p.c.), il Tribunale non poteva decidere sul merito violando il giudicato interno formato per acquiescenza/all'effetto devolutivo dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse illegittimamente pronunciato sul merito di una domanda rispetto alla quale la parte appellante si era limitata a impugnare solo la regolazione delle spese; richiamando gli artt. 329 e 342 c.p.c. (effetto devolutivo dell'impugnazione e acquiescenza), la Corte ha stabilito che sul capo per il quale è stata prestata acquiescenza si è formato il giudicato interno e il giudice d'appello non poteva pronunciarsi su aspetti non devoluti. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    per proporre la quale non è previsto alcun termine decadenziale

    La domanda di opposizione alla cartella di pagamento era stata correttamente qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., cui non si applica un termine decadenziale; il primo giudice aveva deciso sulla base di questa qualificazione.

  • art. 329 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte quale norma che, insieme all'art. 342 c.p.c., disciplina l'effetto devolutivo dell'impugnazione: in appello si decide solo su quanto devoluto dall'impugnazione.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui, in ordine al capo per il quale è stata prestata acquiescenza, si forma il giudicato interno; il giudice d'appello non può pronunciarsi su questioni non comprese nel tema decidendum derivante dall'impugnazione.

  • art. 22 legge n. 689/1981

    Il Tribunale di appello aveva ritenuto che l'opposizione dovesse rispettare i termini previsti da questa norma (cioè che è soggetta a termini), ma la Cassazione ha censurato il fatto che l'appello era limitato alle spese e quindi il giudice d'appello non poteva sindacare il merito richiamando questo termine.

  • art. 23 legge n. 689/1981 (abrogato dall'art. 7 d.lgs. 150/2011)

    Richiamata nel ricorso quale norma invocata ma segnalata come abrogata; non rilevante per la decisione sostanziale della Corte di Cassazione nel senso indicato.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Denunciata dal ricorrente come violata/falsamente applicata ma la decisione della Corte si è basata sui principi di devoluzione e acquiescenza (arts. 329 e 342), non su diversa interpretazione dell'art. 112.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata come base del motivo di cassazione (violazione di norme processuali/erronea applicazione di legge), ossia il vizio dedotto tramite il ricorso per cassazione.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nel motivo di ricorso dal ricorrente (presunta violazione), ma non è risultato determinante per la statuizione della Cassazione.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Anche questa norma è stata denunciata dal ricorrente nella memoria di cassazione ma non è risultata decisiva nella motivazione della Corte, che si è concentrata sul vizio di eccesso di potere del giudice d'appello per violazione del limite devolutivo.

Massime di principio

  • Se in appello la parte si limita a impugnare solo alcuni profili (es. le spese), il giudice d'appello non può riformare o decidere su altri punti del giudizio sui quali non è stata proposta impugnazione: si forma il "giudicato interno" per i capi non impugnati (principio degli artt. 329 e 342 c.p.c.).
  • Quando si propone opposizione a cartelle di pagamento derivanti da violazioni del codice della strada, la qualificazione giuridica dell'azione (es. art. 615 c.p.c.) è rilevante per stabilire termini e rimedi; occorre valutare con attenzione quale rito sia applicabile e se vi siano termini decadenziali.
  • In sede d'impugnazione bisogna verificare sempre l'oggetto dell'appello: chi impugna in modo limitato rischia di precludere al giudice d'appello di esaminare altre questioni sostanziali, con possibile conservazione del giudicato sul punto non toccato.
  • Se il giudice d'appello travalica il tema devoluto dall'impugnazione, la parte interessata può ottenere la cassazione della decisione per violazione delle norme sul principio devolutivo e sull'acquiescenza.
  • Per evitare problemi procedurali, chi resiste in primo grado ma intende ottenere una riforma su aspetti sostanziali deve proporre appello specifico su quei capi; viceversa la mancata impugnazione produce effetti di acquiescenza.

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