Cassazione Penale, Ordinanza n. 07778/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per asserita mancata valutazione delle censure formulate con l'atto di appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo, perché consistito nella pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata. È stato inoltre osservato che il delitto contestato è reato istantaneo, consumato nel momento della dichiarazione non veritiera sulle proprie generalità, e che l'eventuale successiva ammissione delle corrette generalità, intervenuta dopo l'accertamento della polizia giudiziaria, è irrilevante e comunque tardiva.
Norme richiamate
La falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali si consuma nel momento in cui viene resa la dichiarazione non veritiera; la successiva correzione o ammissione delle corrette generalità non incide sulla consumazione del reato, se interviene dopo l'accertamento in corso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo di ricorso che si limita a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato e non specifico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso non può risolversi nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello: è necessaria una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è configurabile quando il ricorso non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza di merito, ma si limita a riproporre doglianze già disattese.
- La falsa attestazione sull'identità resa a un pubblico ufficiale integra un reato istantaneo che si consuma nel momento della dichiarazione non veritiera; la successiva rettifica delle generalità non elimina il reato se interviene dopo l'accertamento della polizia giudiziaria.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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