Cassazione Penale, Ordinanza n. 05632/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'obbligo imposto in materia di prevenzione personale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio del procedimento per asserita variazione della base fattuale dell'addebito: secondo la difesa, la contestazione integrata nel corso del giudizio avrebbe riguardato un fatto nuovo e non un fatto diverso, con conseguente illegittimità della modifica dell'imputazione. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la contestazione aveva sempre riguardato la mancata presentazione dell'interessato in determinati giorni davanti all'autorità di polizia; l'integrazione intervenuta non aveva mutato la cornice fattuale, ma solo un profilo giuridico, ossia il richiamo al secondo decreto che imponeva l'obbligo, peraltro già conosciuto dall'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione della variazione contestativa come ipotesi di fatto diverso ex art. 516 c.p.p. e non di fatto nuovo ex art. 518 c.p.p., poiché i giorni di mancata presentazione erano rimasti invariati e la modifica aveva inciso solo sul fondamento giuridico dell'obbligo violato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice richiamata per la violazione dell'obbligo imposto dalla misura di prevenzione personale
richiamato per qualificare la variazione dell'addebito come contestazione di fatto diverso da quello originariamente descritto
richiamato per escludere che la modifica integrasse un fatto nuovo
base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la contestazione originaria descrive già il nucleo storico del fatto, l'integrazione dell'addebito che incida soltanto su un elemento giuridico o sul titolo dell'obbligo violato non trasforma la vicenda in un fatto nuovo.
- La distinzione tra fatto diverso e fatto nuovo va compiuta verificando se la modifica dell'imputazione abbia alterato la cornice fattuale dell'accusa; in difetto di tale alterazione, si resta nell'ambito dell'art. 516 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate sulla corretta qualificazione processuale della variazione della contestazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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