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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07097/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di istanze di fallimento presentate nei confronti di una società, tra cui quella di una creditrice per un credito superiore a centottantamila euro. Il Tribunale aveva rigettato le istanze per difetto di giurisdizione, ritenendo che la debitrice avesse trasferito la sede sociale in Canada con atto iscritto nel registro imprese e senza elementi sufficienti per ritenere fittizio tale trasferimento, anzi con documentazione di operatività in Canada. La Corte d'appello di Roma, adita con reclamo ex art. 22 l. fall., aveva confermato l'assenza di prova della fittizietà del trasferimento, richiamando l'onere probatorio a carico della reclamante, e aveva compensato le spese di lite ritenendo gravoso tale onere. In cassazione, il ricorso principale censurava solo la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione sarebbe stata ammessa solo nei casi tipici previsti dalla norma e, comunque, mancherebbero gravi ed eccezionali ragioni. La resistente, oltre a difendere il decreto, proponeva ricorso incidentale per violazione dell'art. 3 Reg. CE n. 1346/2000 e dell'art. 9 l. fall., assumendo che successive indagini avessero mostrato la mancanza della licenza necessaria per operare in Canada, elemento che avrebbe confermato la fittizietà del trasferimento della sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo non illogica né manifestamente erronea la motivazione con cui la Corte territoriale aveva compensato le spese, valorizzando la difficoltà concreta di provare la fittizietà del trasferimento all'estero e la parziale attività istruttoria svolta dalla creditrice. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché proposto tardivamente rispetto alla notificazione del ricorso principale e, comunque, perché privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del reclamo ex art. 22 l. fall.; ha inoltre ritenuto inammissibili le nuove produzioni documentali in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e, per il solo ricorrente principale, è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro generale sulla soccombenza e sulle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa nei casi tipici previsti dalla norma, nonché, dopo Corte cost. n. 77/2018, in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il controllo di legittimità indicato dalla norma

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che il ricorso incidentale non era ammissibile contro il decreto privo di decisorietà e definitività

  • art. 22 legge fall.

    la statuizione sulle spese e sulle pretese risarcitorie può incidere su diritti soggettivi, ma il decreto sul reclamo resta non decisorio nei termini indicati dalla Corte

  • art. 3 Reg. CE n. 1346/2000

    invocato nel ricorso incidentale come base della giurisdizione/competenza concorsuale internazionale

  • art. 9 legge fall.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di criteri di collegamento per la procedura fallimentare

  • art. 334 c.p.c.

    l'inefficacia del ricorso incidentale è stata dichiarata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale e della tardività della notifica

  • art. 372 c.p.c.

    le nuove produzioni documentali sono state ritenute inammissibili in cassazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    giustifica l'obbligo per il solo ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    la sanzione del doppio contributo unificato non si applica al ricorso incidentale dichiarato inefficace

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha ampliato, entro limiti analoghi alle ipotesi tipiche, la nozione di altre gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., è legittima anche fuori dalle ipotesi tipiche solo quando la motivazione del giudice dia conto di situazioni analoghe, per gravità ed eccezionalità, a quelle espressamente previste dalla norma.
  • In sede di legittimità, la scelta di compensare le spese non è sindacabile nel merito, ma può essere censurata solo se la motivazione è palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
  • Quando l'accertamento richiede di superare la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva mediante prova della fittizietà del trasferimento all'estero, il giudice può valorizzare la concreta difficoltà dell'onere probatorio nel valutare la compensazione delle spese.
  • Il ricorso incidentale perde efficacia se proposto tardivamente rispetto al ricorso principale dichiarato inammissibile, e comunque non può fondarsi su un provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso ex art. 111 Cost.
  • In cassazione non sono ammissibili nuove produzioni documentali al di fuori dei limiti strettamente previsti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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