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Sentenza

Sentenza del 02/01/2025 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'intimazione di pagamento n. ------ per complessivi €86.520,40 riferita esclusivamente a sanzioni e interessi derivanti da due cartelle di pagamento (notificate il 18/08/2007 e il 13/12/2008). La contribuente deduceva che, trattandosi di sanzioni e interessi, si applicavano i termini prescrizionali quinquennali (art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni e art. 2948 n.4 c.c. per gli interessi) e che quindi alla data di notifica dell'intimazione (07/12/2017) i crediti erano già prescritti. L'Agenzia contestava richiamando il termine prescrizionale ordinario decennale e, dopo la pronuncia della Cassazione che ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio in relazione alla sospensione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013, ha dedotto che la sospensione normativa avesse prorogato i termini e che l'intimazione del 07/12/2017 avesse comunque interrotto la prescrizione.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Lombardia) ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'intimazione impugnata. La Corte ha ritenuto che, alla data di notifica dell'intimazione (07/12/2017), la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi fosse già integralmente maturata (prescrizione quinquennale decaduta rispettivamente il 18/08/2012 e il 13/12/2013) e che non fosse stata validamente interrotta prima del suo compimento; di conseguenza i crediti risultavano estinti e inesigibili. La Corte ha altresì giudicato irrilevante, ai fini decisionali, la sospensione invocata dall'Agenzia (L. 147/2013), ritenendo che, comunque, non sia stata prodotta prova idonea di interruzione valida della prescrizione; ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio e rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 20, comma 3

    «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.»

    La Corte conferma che la prescrizione delle sanzioni tributarie è quinquennale e autonoma rispetto alla prescrizione del credito principale; l'impugnazione interrompe la prescrizione solo se tempestivamente proposta e rilevabile.

  • Codice Civile, art. 2948, n. 4

    «si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.»

    Gli interessi, essendo obbligazione autonoma, soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n.4 c.c.; tale disciplina è unitaria e non dipende dalla natura o fonte degli interessi; pertanto gli interessi tributari seguono il termine quinquennale.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 24

    Richiamata come principio: le norme sulla riscossione dei tributi si applicano anche alle sanzioni in fase esecutiva, ma ciò non elimina la disciplina speciale della prescrizione prevista per le sanzioni (art.20).

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 147, art. 1, comma 623

    sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013

    Prevede una sospensione dei termini per i ruoli affidati alla riscossione entro la data indicata; la Cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica della sua applicabilità ai ruoli di cui si discute, ma la CGT ha ritenuto la sospensione non idonea a evitare l'estinzione dei crediti in questo caso concreto.

  • D.Lgs. 546/1992, artt. 15 e 59

    Norme procedurali sulla competenza e sul procedimento dinanzi alla giustizia tributaria; richiamate per legittimare la decisione e la composizione del giudice.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'applicabilità degli oneri procedurali e del possibile versamento ulteriore da parte dell'appellante, come previsto dall'articolo richiamato.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997; quindi, per contestare riscossioni aventi ad oggetto solo sanzioni, verificare la data di iscrizione a ruolo e calcolare il quinquennio.
  • Gli interessi hanno natura di obbligazione autonoma e la loro prescrizione è regolata dall'art. 2948 n.4 c.c. (quinquennio): gli interessi tributari, salvo norma speciale esplicita, seguono il termine quinquennale anche se accessori al debito principale.
  • La sospensione normativa (es. art. 1, comma 623, L. 147/2013) può modificare termini prescrizionali solo se applicabile al ruolo concreto (va verificata la data di affidamento a riscossione); tuttavia la semplice invocazione della sospensione non è sufficiente: l'amministrazione deve provare l'effettiva incidenza temporale e qualsiasi interruzione valida della prescrizione.
  • L'intimazione di pagamento o altri atti possono, se validi e tempestivi, interrompere la prescrizione; pertanto è cruciale valutare l'an e il quantum delle notifiche e se l'interruzione sia avvenuta prima del compimento della prescrizione.
  • In giudizio il contribuente deve documentare le date operative (iscrizione a ruolo, notifiche di cartelle e intimazioni) per dimostrare la maturazione della prescrizione; se la prescrizione è maturata integralmente senza interruzioni valide, il credito è estinto e l'atto è annullabile.
  • Proceduralmente, il giudice tributario può limitare la motivazione alle questioni decisive: questioni non trattate esplicitamente possono ritenersi assorbite o incompatibili con la decisione adottata.

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