Sentenza del 02/01/2025 n. 10 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva dichiarato tardivo il suo appello. Ha dedotto la violazione degli artt. 51 del d.lgs. 546/1992 e 327 c.p.c., sostenendo che doveva applicarsi il termine annuale per impugnare, e non il termine semestrale introdotto dalla legge 69/2009: il giudizio era stato infatti instaurato nel 1995 e, dopo la cassazione con rinvio, proseguiva come fase del procedimento originario.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il giudizio, introdotto il 27 febbraio 1995, restava soggetto al termine annuale d’impugnazione allora vigente, poiché la disciplina transitoria della legge 69/2009 escludeva l’applicazione della riduzione ai procedimenti già instaurati. La distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio non modifica tale conclusione: il giudizio di rinvio è una fase ulteriore del procedimento originario. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 dicembre 2013 e l’appello era stato notificato il 25 ottobre 2014, l’impugnazione era tempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito la controversia tributaria, relativa alla rettifica del reddito d’impresa dichiarato per il 1998: in primo grado, dopo il precedente rinvio, il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente.
Norme richiamate
Calando i superiori principi al caso in esame, il giudizio è stato introdotto con atto depositato il 27 febbraio 1995 con la conseguente applicazione del termine annuale per l'impugnazione della sentenza precedentemente previsto dall' art. 327 cod. proc. civ., non avendo effetto la successiva abbreviazione prevista dalla riforma contenuta nella legge n. 69 del 2009 .
Il termine annuale per impugnare, vigente quando il giudizio è stato instaurato, continua ad applicarsi al procedimento originario e alla sua fase di rinvio se la disciplina transitoria esclude l’applicazione della successiva riduzione.
a fronte di una chiara disciplina transitoria (come nel caso in oggetto del presente giudizio) non può nemmeno porsi la questione di una eventuale violazione del principio tempus regit processum poiché con la specifica disciplina transitoria è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell'applicabilità delle norme processuali sopravvenute
La disciplina transitoria stabilisce quali procedimenti siano soggetti alle nuove regole processuali. Nel caso deciso, la riduzione del termine d’impugnazione non si applicava a un giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore, neppure nella successiva fase di rinvio.
Art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è indicata nel motivo di ricorso in relazione ai termini per proporre appello nel processo tributario; la Corte accoglie il ricorso riconoscendo la tempestività dell’appello secondo il termine annuale applicabile al procedimento.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sui termini d’impugnazione; il motivo è stato accolto.
Massime di principio
- Per individuare il termine d’impugnazione applicabile, occorre verificare la data di instaurazione del giudizio e la disciplina transitoria della riforma: una riduzione successiva dei termini non si applica automaticamente ai procedimenti già pendenti.
- Il giudizio di rinvio resta una fase del procedimento originario; la distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio riguarda i poteri del giudice del rinvio, ma non comporta di per sé l’applicazione delle nuove norme processuali sopravvenute.
- Quando la legge contiene una disciplina transitoria chiara, questa determina l’applicabilità temporale della norma processuale e prevale sulla necessità di ricavare la soluzione dal solo principio tempus regit processum.
- La cassazione della decisione che ha dichiarato tardivo un appello non decide automaticamente il merito della controversia: se la Cassazione rinvia, il giudice di merito deve ancora esaminare le questioni sostanziali non definite.
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