Sentenza del 02/01/2025 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
1) L'esenzione IMU è riservata agli alloggi sociali conformi ai requisiti normativi previsti dal D.M. 22 aprile 2008. 2) L'esenzione IMU è applicabile unicamente agli immobili ad uso residenziale. 3) Spetta all'ente gestore dimostrare che gli immobili possiedano le caratteristiche necessarie per essere classificati come "alloggi sociali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili fossero esenti da IMU in quanto "alloggi sociali" conformi ai requisiti del D.M. 22 aprile 2008; il resistente contestava la qualificazione (o la categoria catastale) e l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, ritenendo non applicabile l'esenzione.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto che l'esenzione IMU sia riservata esclusivamente agli "alloggi sociali" che rispettino i requisiti tecnici e funzionali dettati dal D.M. 22 aprile 2008, ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (conv. L. 124/2013). È esclusa ogni assimilazione per via analogica con gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. L'esenzione è applicabile solo ad immobili ad uso residenziale (esclusi immobili in categoria catastale C/1). Inoltre è onere dell'ente gestore dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste (destinazione permanente alla locazione per nuclei svantaggiati, canoni regolamentati in funzione di parametri ISEE, conformità alla normativa regionale e ai requisiti tecnici del DM 22/04/2008). Di conseguenza, in assenza di prova dei requisiti o in presenza di categoria non residenziale, l'esenzione viene negata.
Norme richiamate
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2, comma 2, lett. b (conv. L. 28 ottobre 2013 n. 124)
Distinzione normativa tra alloggi sociali (per i quali è prevista l'esenzione IMU se rispettano requisiti) e altri alloggi, escludendo assimilazioni analogiche con gli immobili assegnati dagli IACP.
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2, comma 5‑bis
L'esenzione IMU si applica unicamente agli immobili ad uso residenziale; conseguente esclusione di categorie non residenziali (es. C/1).
D.M. 22 aprile 2008
Definisce i requisiti tecnici e funzionali che qualificano un immobile come "alloggio sociale" (destinazione alla locazione permanente per nuclei svantaggiati, parametri di canone, requisiti dimensionali/tecnici e conformità alla normativa regionale). La sentenza richiede il rispetto di tali requisiti per riconoscere l'esenzione.
Cass. n. 20135/2019; Cass. n. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016
Giurisprudenza di legittimità che esclude l'assimilazione tra alloggi IACP regolarmente assegnati e "alloggi sociali" ai fini dell'esenzione IMU, adottando un criterio restrittivo.
Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013
Precedenti che attribuiscono l'onere della prova della sussistenza dei requisiti degli alloggi sociali all'ente gestore/proprietario che invoca l'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione IMU è riservata esclusivamente agli immobili qualificabili come "alloggi sociali" secondo i requisiti tecnici e funzionali previsti dal D.M. 22/04/2008; non è sufficiente l'appartenenza a categorie o assegnazioni pubbliche generiche.
- Possono beneficiare dell'esenzione solo immobili ad uso residenziale: immobili con categoria catastale non residenziale (es. C/1) sono esclusi.
- Non è ammessa l'estensione analogica dell'esenzione agli alloggi IACP assegnati; la qualificazione sostanziale secondo il decreto ministeriale è determinante.
- L'ente gestore/proprietario che invoca l'esenzione ha l'onere probatorio di dimostrare la conformità dei fabbricati ai requisiti (documentazione di destinazione alla locazione permanente, regolamentazione dei canoni, criteri ISEE applicati, atti di assegnazione, conformità a disposizioni regionali e rilievi catastali).
- In caso di contestazione dall'ente impositore è essenziale esibire prove formali e specifiche (contratti di locazione, regolamento canoni, elenchi assegnatari con ISEE, certificazioni di conformità tecnica e catastale) per ottenere l'esenzione.
- Se manca la prova o la categoria catastale è incompatibile con la residenzialità, la pronuncia sarà generalmente favorevole al Comune/Erario (esenzione negata).
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